Sicurezza
Tariffe del marmo da ricalcolare Il Tar bacchetta l’amministrazione
Il tribunale di Firenze accoglie il ricorso dell’azienda Ferdinando e Giorgio Vanelli. Fondamentale il ruolo del socio esperto
Luca Barbieri
CARRARA. Tariffe del marmo: un round agli imprenditori. Il Tar della Toscana accoglie (nei «limiti indicati» dalle pagine della sentenza)il ricorso contro il Comune dell'impresa Ferdinando Vanelli di Giorgio Vanelli s.r.l. E per palazzo civico adesso la necessità di «rideterminare il contributo di estrazione e di canone di concessione».
In sintesi ogni impresa che lavora al monte deve pagare il contributo di escavazione (10% del valore medio) e il canone di concessione (5% del valore medio, calcolato però sulla quantità di agro marmifero; tradotto, i beni estimati non sono conteggiati e non pagano). Ebbene, l'azienda – difesa dagli avvocati Giuseppe Toscano e Cristina Cattani – aveva presentato ricorso verso il Comune – difeso dall'avvocato Domenico Iaria – per l'annullamento di una serie di determinazioni dirigenziali sul «procedimento per la determinazione del canone di concessione degli agri marmiferi per il biennio 2016-2017» e documenti correlati. Il punto centrale, secondo l'impresa, come ripercorrono le pagine della sentenza era il seguente: «Il Comune avrebbe determinato gli oneri del marmo a carico della ricorrente negli stessi termini ritenuti illegittimi dal Tar della Toscana con la sentenza n.1124 del 2013, e cioè commisurando l’entità del canone e del contributo al prezzo di vendita di tutto il materiale escavato, senza considerare che vi sono ditte, come la ricorrente, tenute dalla normativa di settore a cedere parte del materiale estratto al costo di produzione e non a quello di vendita». Nello specifico «la società ricorrente coltiva la cava e ne trae il prodotto, metà di questo lo acquisisce direttamente, destinandolo poi alla vendita sul mercato, l’altra metà lo deve cedere alla co-concessionaria non coltivatrice della cava, Società Apuana Marmi (Sam), al prezzo di produzione (non di vendita), aumentato al massimo del 25%; a fronte di tale situazione, il Comune pretenderebbe di ottenere dalla ricorrente un contributo calcolato sul costo di vendita dell’intero prodotto escavato, finendo per applicare un valore (prezzo di vendita) anche a una parte del materiale (50%) in realtà ceduta a un prezzo diverso e inferiore, cioè quello di produzione, con conseguente aumento “fittizio” della base su cui deve essere calcolato il contributo e aumento ingiustificato di quest’ultimo», spiegano.
E da Firenze, su questo punto, hanno dato ragione all'azienda carrarese del settore marmifero. «La mancata valutazione, nella determinazione delle modalità di calcolo del contributo di estrazione, della situazione del socio esperto o socio cavatore, cui il Regolamento comunale impone di cedere al co-concessionario parte dell’escavato a prezzo di costo può ritenersi ormai definita, essendo su di essa intervenuta la sentenza di questo Tribunale n.1124 del 2013, recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1792 del 2021. È ormai dunque acquisto – scrivono allora dal Tribunale fiorentino – che, nelle modalità di calcolo del contributo ambientale si debba tenere conto della peculiare situazione in cui si trovano i co-concessionari e che, quindi, il contributo non possa incidere (per il co-concessionario esperto-cavatore) per la parte messa a profitto da altri attraverso la successiva commercializzazione». E osservano inoltre che «d’altra parte anche il Comune nelle proprie difese ha dichiarato di volersi adeguare a tale statuizione rettificando sul punto i rapporti di dare-avere con la società Vanelli per le annualità oggetto di contenzioso». —
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