Sicurezza
Prof espulso dalle graduatorie per una condanna
Il docente non aveva dichiarato i precedenti al momento dell’iscrizione. Il giudice del lavoro respinge il suo ricorso
Melania Carnevali
massa. Nella domanda di iscrizione alle graduatorie provinciali per le supplenze, lo scorso agosto, non ha indicato la condanna definitiva a tre mesi di reclusione (con pena sospesa) per minacce, come invece, per legge, avrebbe dovuto fare.
Per questo un docente dell’istituto Meucci di Massa è stato prima licenziato poi escluso dalla stessa graduatoria con una decisione del giudice del lavoro Augusto Lama, secondo cui l’insegnante «avrebbe dovuto indicare la condanna penale che lo aveva attinto e che, attesa la modesta entità del reato commesso e della condanna inflitta, presumibilmente non gli avrebbe impedito di partecipare alla selezione suddetta, ma questa circostanza non può costituire, come ha sostenuto il difensore del ricorrente, una diminuente e, tanto meno, un scusante del comportamento tenuto dal docente».
Il docente, iscritto nella graduatoria nella classe di concorso di filosofia, era stato assunto come insegnante di sostegno nella scuola superiore e il contratto sarebbe terminato a giugno. Lo scorso dicembre, però, dopo gli accertamenti di routine, e notando la condanna, l’ufficio scolastico territoriale ha emesso un provvedimento di esclusione del docente dalle graduatorie (sia provinciali sia di istituto) con conseguente annullamento del punteggio e della posizione raggiunta negli anni e l’annullamento del contratto di lavoro. Il posto è stato assegnato a un altro supplente.
Il docente ha fatto ricorso al tribunale di Massa, perdendolo. Secondo il giudice Lama «le conseguenze per l’omissione dell’indicazione di uno degli elementi essenziali previsti per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche – si legge nella sentenza –, tra i quali naturalmente rientrano le eventuali condanne penali riportate, anche se fossero stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero» prevedono la «sanzione dell’esclusione dalle graduatorie provinciali e dalle graduatorie di istituto e in senso contrario non possono essere invocate né la buona fede del docente» né il fatto che quella condanna, dice il tribunale, di per sé, non avrebbe comportato, se dichiarata, l’esclusione delle graduatorie. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google