Gioco
Momento storico, dopo 92 anni il primo regolamento del marmo
Saranno abolite definitive le rendite di posizione con il divieto di subaffitto Resta la dicitura “altri beni”, una softwarehouse per avere i dati in tempo reale
MASSA
«Il presente Regolamento viene emanato ai sensi dell’articolo 64, comma 3 del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443; della legge regionale 5 dicembre 1995 n. 104; e dell’articolo 39 della legge regionale 25 marzo 2015 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuiscono al Comune di Massa la potestà di emanare proprie disposizioni regolamentari per la concessione e coltivazione degli agri marmiferi comunali». Così recita l’articolo 1, comma primo, del “Regolamento comunale degli agri marmiferi”, un documento storico che Massa attendeva da oltre 90 anni e che oggi giovedì 3 novembre, finalmente, sarà approvato dal consiglio cittadino.
Il primo provvedimento legislativo citato dal Regolamento, infatti, è il regio decreto (Legge mineraria) del 1927, che stabiliva: «Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l’economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi».
Il Comune di Carrara provvide per la prima volta a tale emanazione quasi 70 anni dopo, con la delibera consiliare n. 88/1994, poi sottoposta a diverse modifiche, l’ultima delle quali approvata proprio in questo 2020.
Il Comune di Massa, invece, è rimasto inadempiente fino ad oggi. Uno degli effetti peggiori è stato che durante questi anni, in entrambe le città, si erano create rendite parassitarie, cioè intestazioni di diritti concessori a diversi soggetti che avevano smesso di esercitare direttamente l’attività estrattiva, sottraendo così il bene cava alla sua destinazione d’uso: creare prosperità a favore della collettività (utilità pubblica). A tal proposito, a pagina 4 della relazione accompagnatoria alla Legge mineraria del 1927, si affermava: «Ogni forma di insana speculazione deve essere impedita o repressa. Gli inoperosi e gli inetti debbono essere prontamente sostituiti dai volenterosi, che intendano dedicare la loro opera e le loro sostanze ad un’industria da cui tanto dipende il fiorire dell’economia pubblica».
Anche iIl Regolamento massese si è mosso - meglio tardi che mai - esattamente in tale direzione, vietando il subaffitto e le rendite parassitarie.
Il comma 6 dell’articolo 3, infatti, è al riguardo molto chiaro: «La concessione ha carattere personale e costituiscono causa di decadenza la cessione, la sub concessione, l’affitto dell’azienda o di un suo ramo. E’ consentita la cessione a titolo oneroso di azienda o di un suo ramo», ma -si precisa- «il Comune dovrà preventivamente autorizzare il trasferimento, verificando il possesso dei requisiti di capacità tecnica economica dell’avente causa».
Sono previste anche sofisticate misure tecnologiche per ridurre al minimo gli errori nel calcolo delle produzioni. Ad una softwarehouse sarà affidata la realizzazione di un sistema in cui affluiranno i dati in tempo reale.
Verranno anche utilizzati droni per studiare lo stato di avanzamento dell’escavazione e telecamere nei punti strategici.
Tutti i blocchi, inoltre, saranno conteggiati (articolo 5, comma 3, punto e).
Quello su cui, invece, il nuovo testo potrebbe prestarsi ad equivoci è l’individuazione di “altri beni” ed “eventuali pertinenze” all’interno delle 18 cave cittadine. Nei primi tre commi dell’articolo 2, è ribadita con forza l’appartenenza di queste ultime al patrimonio indisponibile del Comune (agri marmiferi), a titolo di piena proprietà o come dominio diretto. Viene anche precisato che gli agri marmiferi non possono essere sottratti alla loro destinazione d’uso.
Il nodo “altri beni”
L’articolo 11, però, riconosce l’esistenza «di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e altri beni», disponendone «la coltivazione unitaria», attraverso due diverse modalità. «Qualora l’estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Massa non sia prevalente, -spiega il 2° comma dell’articolo- il Comune può disporre l’affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo». Se invece l’estensione del bene comunale risulta prevalente, prosegue il comma 3, «il Comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo».
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