Il Tirreno

Carrara, valori medi del marmo, no alla richiesta di sospensiva

Massimo Braglia
Carrara, valori medi del marmo, no alla richiesta di sospensiva

La sentenza del Tar sul caso sollevato dalla ditta Fratelli Antonioli

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Carrara. Gli ultimi provvedimenti sul marmo immediatamente precedenti al regolamento degli agri marmiferi - tipologie merceologiche dei marmi estratti e loro valore, attribuzione dei valori medi del marmo estratto a ciascuna cava - hanno superato un primo esame del Tar, che non ha concesso la sospensiva alla società F.lli Antonioli srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Carducci. La “partita” viene rinviata alla discussione nel merito: secondo il Tar, in sostanza, se dovesse emergere che la ditta ha ragione, si tratta comunque di un danno economico che può sempre essere rimborsato da parte dell’amministrazione comunale

L’azienda, che gestisce la cava n. 171 Gioia Cancelli, aveva presentato ricorso contro il Comune di Carrara (avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci), nel quale chiedeva l’annullamento previa sospensione dell'efficacia di due provvedimenti comunali. Innanzitutto, della determina n. 3001 del 17/08/2020 del Settore servizi ambientali / marmo del Comune avente ad oggetto: approvazione schede merceologiche dei materiali da taglio per usi ornamentali delle cave del comune di Carrara e delle loro tipologie merceologiche e produttive; e ancora, della determina n. 3052 del 21/08/2020 del Settore servizi ambientali / marmo del Comune di Carrara, avente ad oggetto: canone di concessione degli agri marmiferi comunali e contributo di estrazione di cui all'art.36 comma 1 della legge regionale n.35/2015 e successive modifiche, determinazione importi.

Nell’attribuire i valori medi, era scaturito una media di 204,43 euro a tonnellata. L’azienda chiedeva l’annullamento rispettivamente, nella parte in cui si approva (determina 3001/2020) la scheda merceologica, di cui al Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione approvato con Delibera C.C. n. 98 del 18/12/2018, riferita alla cava n. 171 Gioia Cancelli; e si stabilisce (determina 3052/2020), ai sensi della Legge 35/2015 e del Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione approvato con Delibera consiliare n. 98 del 18/12/2018, il canone di concessione ed il contributo di estrazione, dovuti dalla cava n. 171 Gioia Cancelli, mediante richiamo alla scheda di Valutazione merceologica riferita alla medesima cava.

Osserva il Tar: «Considerato che la nuova autorizzazione in variante di cui alla determinazione dirigenziale n. 880/2019 sembra motivare le decisioni assunte dall’Amministrazione e, comunque, la ricorrente lamenta un danno economico che appare ristorabile per equivalente», per questo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare. Compensate le spese della fase cautelare. Se ne parlerà in sede di discussione nel merito.



 

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