Toscana
Pontremoli, centrale a biomasse a Novoleto, la Renovo perde al Consiglio di Stato
Respinta la richiesta di revocazione della precedente sentenza. Non saranno restituiti i soldi già versati dalla società
Pontremoli. La centrale a biomasse non solo non si fa, ma la Renovo Bioenergy Pontremoli - rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Bertolini, Gennaro Terracciano e Gaetano Viciconte, non avrà neppure indietro i soldi versati. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso presentato contro il Comune di Pontremoli - avvocato Giovanni Montana - e la Provincia di Massa-Carrara, non costituitasi in giudizio. Obiettivo di questo nuovo ricorso, la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato del 2016.
Si ricostruisce che la società Renovo Bioenergy Pontremoli aveva impugnato al Consiglio di Stato la sentenza con la quale il Tar della Toscana aveva respinto, previa loro riunione, due ricorsi dalla stessa società proposti, per l’annullamento rispettivamente del provvedimento con cui il Comune di Pontremoli aveva dichiarato la decadenza dell’assegnazione in favore della società di un suolo ricompreso nell’ambito del Pip (Piano di insediamento produttivo) di Novoleto e del provvedimento della Provincia di Massa-Carrara di revoca dell’autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse su quel terreno; la società esponeva di avere avviato nel corso del 2013 un’iniziativa intesa a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse nel territorio del comune di Pontremoli. E, ricordava, di avere ottenuto dapprima l’assegnazione di un suolo nell’ambito di un Pip da parte del Comune, e quindi il rilascio di autorizzazione unica da parte della competente Provincia di Massa-Carrara.
Tuttavia, all’esito di apposita verifica l’amministrazione comunale aveva contestato alla società assegnataria il mancato rispetto dei termini stabiliti dal Regolamento di gestione del Pip, con riferimento al versamento del 60% della somma individuata quale corrispettivo ed alla produzione della polizza fideiussoria richiesta a garanzia del pagamento del residuo 40%; per questo, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento, era stata dichiarata la decadenza dell’assegnazione.
La società aveva proposto ricorso avverso quest’ultima determinazione comunale.
Successivamente, la Provincia ha emesso il provvedimento di revoca dell’autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto, determinato proprio dalla perdita della disponibilità del suolo su cui questo sarebbe dovuto sorgere: anche quest’ultimo provvedimento era stato impugnato dalla società, con distinto ricorso.
Il Tar, a fondamento della propria decisione, aveva, tra l’altro, fatto osservare che la previsione dell’art. 12 del Regolamento del Pip di Novoleto non poteva essere ritenuta priva di causa, presidiando l’interesse all’utilizzo effettivo dei lotti nel più breve termine possibile; inoltre, la ripetizione della somma già corrisposta dalla ricorrente risultava preclusa per effetto della previsione di cui al sesto comma del medesimo art. 12, che prevede, come effetto ulteriore della pronuncia di decadenza, la “non ripetibilità del costo pagato dalla ditta inadempiente agli obblighi di cui al presente articolo”; la Renovo aveva anche chiesto il risarcimento danni. Ma il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello.
Questa sentenza è stata ora impugnata per revocazione - come detto - dalla società Renovo, sostenendo che il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato sul punto relativo al “motivo aggiunto n. 5”, con il quale la medesima aveva impugnato la sentenza di primo grado laddove la stessa aveva respinto la richiesta di restituzione della somma a suo tempo versata dalla società.
L’esito è di nuovo sfavorevole alla Renovo, secondo il Consiglio di Stato il ricorso è manifestamente inammissibile.
Si ricorda, fra l’altro, che la sentenza ha ritenuto “non manifestamente irragionevole l’intento di sanzionare in modo rigoroso il mancato rispetto della tempistica prefigurata dall’amministrazione comunale; ciò anche in considerazione dell’essere gli assegnatari individuati sulla base di apposita procedura competitiva, la cui ratio è ancora una volta quella di assicurare la selezione di proposte assistite da serietà e affidabilità”.
In definitiva, ricorso inammissibile, la Renovo dovrà pagare le spese in favore del Comune di Pontremoli: 10mila euro.
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