Sicurezza
La differenza tra taser e stun gun può cambiare le carte in tavola
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«Lei conosce la differenza tra un taser e uno stungun?». Non sarebbe priva di conseguenze la domanda che l’avvocata Camilla Urso rivolge all’investigatore dei carabinieri Antonio Mundo. Uno dei carabinieri, Simone Angelo Del Polito, viene trovato con uno “storditore elettrico”. Arma propria ma che non aveva denunciato, come da dovere secondo la procura.
Urso insiste sulla differenza perché si rifà a una recente sentenza della Cassazione che distingue tra stungun e taser. I primi sfuggono alla definizione di arma e possono essere acquistati senza necessità di un porto d’armi. Ma, cosa più importante, per questi strumenti non c’è obbligo di denuncia ma non è consentito portarli fuori dalla propria abitazione. «Lo strumento fu trovato in casa sua», commenta l’avvocata Urso. I taser invece scagliano dei dardi a distanza e per questo giuridicamente sono assimilati alle pistole.
Durante il controesame la legale mostra a Mundo delle foto, piuttosto sgranate perché delle fotocopie, prese dal fascicolo della procura. In foto c’è l’oggetto sequestrato. Chiede al testimone di leggere e Mundo, sollecitato, conferma che sull’impugnatura si leggono le parole “Stun” seguite da tre ulteriori parole non meglio leggibili.
Va ricordato che l’uso dello storditore elettrico è connesso, anche se non si può dire se si tratti dell’oggetto di cui stiamo parlando in queste righe, a uno degli episodi che con più forza si è impressa nella mente di tanti all’indomani delle indagini: quattro carabinieri (Fiorentino, Varone, Bacchieri e Del Polito) avevano fermato, secondo quanto da questi denunciato, El Abyad Kamal, sospettato di spaccio, pestandolo fino a farlo svenire e colpendolo con scariche elettriche quando era ancora riverso. Si tratta di capi d’imputazione distinti e dei quali non si è parlato ieri in aula. —
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