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Furti al deposito bus, confermato un licenziamento per una scatola di guanti e una bomboletta
Il giudice del lavoro respinge il ricorso: l’ex dipendente aveva invocato la tenuità del fatto
MASSA-CARRARA. Anche se aveva portato via solo una bomboletta spray e una scatola di guanti in lattice, non sarà reintegrato a lavoro uno dei sette dipendenti della Ctt Nord licenziati per i furti all’interno dell’azienda. Aveva fatto ricorso contro la decisione del suo datore di lavoro, ma il giudice Augusto Lama l’ha respinta. La regolamentazione del rapporto di lavoro, ha rilevato il giudice, dipende da un Regio decreto del 1931 - epoca fascista, molto severo nei confronti di ogni violazione. Tempi in cui i trasporti ferroviari erano considerati un bene da tutelare in maniera molto rigida.
Si aprono perciò le preoccupazioni per gli altri sette dipendenti licenziati da Ctt. Questa è infatti la prima decisione del giudice, ma la disciplina che regola le cause in questioni, pur nella differenza delle varie situazioni, rimanda in ogni caso al temuto decreto 148 del 1931. Le possibilità che anche gli altri ricorsi vengano respinti ora chiaramente si fa concreta.
La difesa dell’avvocato aveva presentato una memoria difensiva, intanto cercando di inquadrare quanto successo. In particolare faceva appello alla tenuità del reato commesso, pur ammesso dal lavoratore. Riguardo alla bomboletta di lubrificante, l’uomo aveva spiegato al giudice che non era sua intenzione sottrarre all’azienda datrice di lavoro il bene suddetto, ma solo portarlo temporaneamente a casa, per sbloccare gli ingranaggi del cancello d’ingresso alla propria abitazione, che si erano arrugginiti, dopo di che, due giorni dopo l’accaduto, aveva riportato l’oggetto presso il Deposito della Ctt dove lavorava al tempo.
Quanto alla scatola di guanti in lattice, spiega che conteneva solo cinque paia di guanti nuovi, e che l’aveva portata a suo figlio che ne aveva bisogno nel suo lavoro di volontario.
La Ctt Nord, che si è costituita in giudizio, ha contestato tutte le circostanze contrarie al licenziamento presentate dalla difesa del suo ex dipendente e ha chiesto la conferma del provvedimento.
Il giudice, in via preliminare nella sua sentenza, ha riconosciuto «la complessiva regolarità procedurale del procedimento che ha portato al licenziamento del lavoratore».
Il Regio decreto però ha chiuso ogni speranza al lavoratore di tornare al rapporto di lavoro subordinato. Al punto quattro questo prevede la destituzione «per chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri, si somme, valori materiali o oggetti spettanti all’azienda».
Secondo la tesi della difesa il decreto sarebbe da ritenere implicitamente abrogato dalla successiva legislazione nazionale di età repubblicana. Per il giudice però quelle disposizioni non sono mai state cancellata, anzi riproposte quasi letteralmente nel contratto nazionale del 1976. Dunque licenziamento legittimo. —
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