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“Pretoriani” assolta per lo sciopero del 2018

“Pretoriani” assolta per lo sciopero del 2018

Per la Cgil la sostituzione di due dipendenti con altri fu antisindacale. La giudice del lavoro non ha accolto questa tesi

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carrara. La Filcams Cgil perde di fronte al giudice del lavoro una causa contro la società “I Pretoriani” accusata di comportamento antisindacale perché durante uno sciopero del 29 giugno 2018 avrebbe sostituito il personale scioperante di secondo livello con dipendenti del terzo livello. «Il giudice del reclamo, così come quello del ricorso, ha accolto in pieno la nostra tesi difensiva statuendo a chiare lettere non vi è stata alcuna condotta antisindacale», scrive l’avvocato difensore della società Fernando Passiante.

Queste erano state le richieste del sindacato al giudici: Ordinare «la cessazione, anche per il futuro in occasione dei successivi scioperi, del comportamento illegittimo. Ai fini della rimozione degli effetti, disponga che la società convenuta sia tenuta a retribuire ai lavoratori illegittimamente sostituiti la giornata di sciopero, secondo l’orario che gli stessi avrebbero dovuto svolgere».

I pretoriani si sono costituiti, contestando di avere assegnato a due dipendenti dei servizi di ronda o altre mansioni attribuibili a un secondo livello ma di avere fatto svolgere loro mansioni di terzo livello. Servizi essenziali stabiliti dalla commissione di vigilanza sul diritto di sciopero. Insomma la garanzia della continuità di un servizio pubblico essenziale

D’altronde quella commissione di vigilanza ha stabilito che l’attività di vigilanza privata è un servizio pubblico essenziale quando è funzionale ai diritti costituzionalmente tutelati alla vita, salute, libertà e sicurezza, ambeinte e patrimonio storico artistico.

Pertanto la società si richiama alla norma che dispone che le aziende possono «disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni».

Nel caso specifico esisteva poi un accordo tra le rappresentanze sindacali e l’azienda che stabiliva che una serie di servizi essenziali. Tra questi il pronto intervento sugli allarmi e il coordinamento d’interventi, servizio al quale fu assegnato uno dei lavoratori che non avevano aderito allo sciopero. Entrambi confermarono le mansioni che l’azienda aveva dichiarato che avessero svolto di fronte alla giudice Erminia Agostini. Cosa che ha pesato nel giudizio definitivo della giudice.

Per la giudice i due lavoratori non hanno «svolto servizi non essenziali di attività di vigilanza programmata o di gestione a distanza di segnali e allarmi». Mansioni tra l’altro riconducibili al terzo livello, al quale non appartenevano.

A proposito di ciò: non risulta, si legge nella sentenza, «un nesso causale tra lo svolgimento di mansioni inferiori da parte di uno dei lavoratori e lo sciopero. In altre parole non è emerso che abbia sostituito i colleghi scioperanti svolgendo le loro stesse mansioni riconducibili al secondo livello».

Per questa ragioni le domande sono state rigettate e il primo decreto opposto è stato confermato. —

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