Il Tirreno

Le motivazioni della sentenza della Cassazione 

Omicidio del maresciallo Taibi a Carrara, ecco perché Vignozzi non ha attenuanti e resta all’ergastolo

M.B.
L'omicida Roberto Vignozzi in aula durante il processo in Corte d'Assise a Massa
◗
L'omicida Roberto Vignozzi in aula durante il processo in Corte d'Assise a Massa

La Suprema Corte: aveva il colpo in canna, uccise per vendetta, mai ha dimostrato sensibilità al dolore dei familiari

4 MINUTI DI LETTURA





CARRARA. A quasi quattro anni dall’efferato omicidio del maresciallo dei Carabinieri Antonio Taibi, ucciso sulle scale di casa il 27 gennaio del 2016, la Corte di Cassazione nel riconfermare l’ergastolo a carico dell’assassino Roberto Vignozzi (circostanza di cui avevamo già dato notizia), rende note le motivazioni della decisione per le quali sono state negate le attenuanti e confermate l’aggravante della premeditazione; da qui, la conferma dell’ergastolo.. In sostanza, come si spiega nell’ordinanza della Suprema Corte, a fare ricorso è stato l’omicida Vignozzi, ex postino, 75 anni il prossimo 22 ottobre. Si ricorda che la Corte di assise di appello di Genova aveva confermato quanto deciso in primo grado, ovvero l'ergastolo, nonché il risarcimento dei danni alle parti civili costituite, riconoscendolo responsabile del delitto di omicidio volontario, con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e futili e dell'avere commesso il fatto contro un ufficiale di polizia giudiziaria in ragione dell'adempimento delle sue funzioni. L'imputato, inoltre, veniva ritenuto responsabile dei reati di porto illegale di una pistola semiautomatica e di detenzione senza licenza di diverse munizioni.

I motivi del ricorso.

Si fa notare che la sentenza di secondo grado, preso atto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità e sulla qualificazione del fatto come omicidio volontario (e non già colposo), affrontava le restanti doglianze finalizzate a contestare il mancato riconoscimento delle aggravanti di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale (“Circostanze aggravanti comuni, l'avere agito per motivi abietti o futili”), e della premeditazione, nonché il diniego delle attenuanti generiche.

La Cassazione spiega che la Corte di secondo grado riteneva corretta la ricostruzione già asseverata dai giudici di primo grado: quindi, che l'imputato la mattina del 27 gennaio 2016 raggiunse armato di pistola (con il colpo posizionato in canna) lo stabile dove già sapeva che abitava il Maresciallo Taibi, con il proposito in precedenza maturato di ucciderlo; «ciò - si aggiunge - per ragioni di vendetta covate a lungo, in quanto lo riteneva responsabile di alcune iniziative di polizia subite dai suoi figli; Vignozzi, poco dopo avere incrociato il militare nelle scale del palazzo, gli esplose contro un colpo di pistola da distanza ravvicinata, uccidendolo».

Nel ricorso, l'imputato, tramite il difensore, con riferimento all'aggravante della premeditazione, rileva che la sentenza impugnata non ha rappresentato alcuna certezza in ordine all'epoca in cui l'imputato conobbe il luogo dove abitava la vittima. E ancora, si sarebbe dovuto tenere conto che la discussione quel giorno fra l'imputato e la vittima si protrasse per diversi minuti. Solo dopo Vignozzi estrasse la pistola che possedeva da anni. E lo stesso Vignozzi, sostiene la difesa, se davvero avesse maturato in precedenza il proposito omicida, avrebbe potuto prima più agevolmente porlo in esecuzione. Relativamente ai motivi abietti e futili, a detta della difesa, la motivazione della sentenza su tale circostanza risulta del tutto carente; e per il diniego delle attenuanti generiche, ci si duole della mancata considerazione della costituzione dell'imputato e della confessione.

E allora, ecco perché, come già Il Tirreno aveva scritto ad aprile, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La rinunzia ai motivi di appello concernenti l'affermazione della responsabilità per il reato di omicidio volontario ha avuto l'effetto di rendere non più controversa la ricostruzione di primo grado, secondo cui l'uccisione derivò - spiega la Cassazione - non già da una fatalità, ma da una condotta cosciente e volontaria dell'imputato.

Il Movente.

Non risulta più contestato neppure il movente dell'omicidio, come nuovamente rappresentato nelle ragioni di vendetta dai giudici di appello. La sentenza di appello, sempre a proposito dei motivi di vendetta, ha altresì spiegato, con appropriati argomenti - osserva la Cassazione - , che deve darsi credito alla prima versione dell'imputato che aveva ricollegato il suo astio già a una risalente perquisizione subita a opera del militare e conseguentemente all'attività di servizio del maresciallo. A detta della Cassazione, è inammissibile quanto sostiene la difesa, «poiché, sollecitando alternativi apprezzamenti di merito volti a negare solo la risalenza a tempo prima della decisione, non si confronta minimamente con il passaggio motivazionale della sentenza, che mostra di ritenere il comportamento tenuto dall'imputato il giorno stesso in cui preparò e poi eseguì il delitto in sé idoneo a fare esaustivamente desumere sia l'elemento cronologico che quello ideologico della premeditazione».

Si aggiunge che il movente consistente nella vendetta rappresenta un motivo abietto. E, ancora, quanto al diniego della attenuanti generiche «non sono mancate nella sentenza di secondo grado motivate giustificazioni». Fra queste, «Razionali valutazioni che hanno portato a considerare negativamente l'assenza della dimostrazione da parte dell'imputato di qualsiasi espressione di sensibilità verso il dolore dei familiari della vittima».

Ecco perché il ricorso di Vignozzi è stato dichiarato inammissibile, e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. —

M.B.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

La manifestazione

Firenze, oltre 2.000 studenti in corteo: «Se ci togliete il futuro noi vi blocchiamo il presente»

di Redazione Firenze