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Ricorso contro l’Ici ai Ronchi, ma la Cassazione lo respinge

Ricorso contro l’Ici ai Ronchi, ma la Cassazione lo respinge

Franca Leverotti contestava il pagamento per le aree in cui non si può costruire. La Suprema Corte: per lo strumento urbanistico i terreni sono edificabili  

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MASSA. Lei, Franca Leverotti, nota ambientalista, lo ha spiegato più volte: a Ronchi da decenni non si può gettare un centimetro cubo di cemento, ma l’imposta sugli immobili si paga come se su quei terreni l’edificazione fosse consentita. È con questa argomentazione, infatti, che Franca Leverottti ha presentato due ricorsi, uno contro un accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (la vecchia Ici), relativa agli anni 2007 \2008 e un secondo contro altro accertamento relativo però al 2009. La questione, passata dalle commissioni tributarie provinciale e regionale, è finita davanti alla Corte di Cassazione che quei ricorsi li ha respinti condannando la contribuente a pagare le spese legali per 4.900 euro complessivi per i due ricorsi.

Per Franca Leverotti - si legge nella sentenza della Cassazione - il terreno di cui è proprietaria è stato «erroneamente valutato come edificabile» perché, pur essendo qualificato come tale dagli strumenti urbanistici, non poteva contare sulla reale possibilità di costruire, vanificata dall’assenza di un piano particolareggiato per Ronchi dovce quel terreno sorge. Insomma, non c’erano - e non ci sono - strumenti attuativi che consentano di tradurre la possibilità edificatoria in cantieri. La commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso, ma il Comune presenta appello alla commissione regionale. E quella commissione riconosce che il terreno è edificabile, ma prescrive pure l’applicazione dei valori minimi previsti dalla delibera comunale in materia, datata 2000. Insomma, abbassa le aliquote.

Franca Leverotti ricorre comunque in Cassazione e la Cassazione respinge il ricorso. Spiega infatti che « ai fini dell’applicazione dell’Ici, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico... indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo». La Cassazione ritiene inoltre che la commissione tributaria regionale abbiamo correttamente tenuto conto del fatto che «la concreta utilizzabilità a scopo edificatorio è limitata» e proprio per questo ha ridotto «il quantum» e prescritto l’applicazione dei valori minimi.

Insomma, secondo la Cassazione - per semplificare - la commissione tributaria ha deciso correttamente riconoscendo che l’area è edificabile, ma ammettendo anche che il potenziale edificatorio è limitato e consentendo quindi l’applicazione dei valori minimi. I due ricorsi sono stati respinti dalla Suprema Corte e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese legali. —
 

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