La protesta
Le cave tornano alla Corte costituzionale. Si costituisce in giudizio la Regione
La Consulta, su impulso del Tar, valuterà la normativa relativa alle volumetrie di scavo eccedenti i mille metri cubi
CARRARA. La Corte Costituzionale tornerà ad occuparsi delle nostre cave. Una storica sentenza fu nel ’95, quella che di fatto affossò i canoni irrisori e cancellò le Leggi estensi stabilendo che le concessioni sono onerose e temporanee; fino a quella data, è bene ricordarlo, i concessionari delle cave tutti insieme pagavano 16 milioni di lire (sic!), l’anno, di canoni di concessione, e i miliardi della tassa marmi erano pagati da chi esportava il marmo fuori della cinta daziaria. Ci fu poi quella del 2016, interlocutoria nei fatti, sui Beni Estimati (dovrà essere il legislatore nazionale ad occuparsene, in sostanza). Adesso, la parola passa di nuovo alla Consulta: tutto nasce da un’ordinanza del Tar - la numero 136 del 23 aprile scorso, con cui i giudici amministrativi, in merito al giudizio n. 1176/2018 promosso da Escavazione Marmi Lorano II srl contro alcuni provvedimenti del Comune di Carrara, con i quali era stata sospesa l'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata all'impresa - che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art 23, comma 1, lettera a) della Legge regionale Toscana n.35/2015 (Disposizioni in materia di cave); nel dettaglio, l’articolo, individuando nell'ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1000 metri cubi una variazione essenziale per la quale è previsto il rilascio di nuova autorizzazione, è ritenuto in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza perché prevede un medesimo trattamento per situazioni diverse tra loro.
Che la questione sarebbe finita di fronte alla Corte Costituzionale era noto; il fatto nuovo è che in questi giorni la Regione Toscana ha deciso di costituirsi nel giudizio pendente «in modo - si sottolinea nella delibera di giunta regionale - da rendere possibile la difesa del provvedimento impugnato, approvato nell'esercizio delle potestà legislative regionali e in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione (quelli che attribuiscono la potestà legislativa anche alle Regioni, ndr)». La difesa degli interessi della Regione è stata affidata all'Avvocatura Regionale. Nel merito, l’ordinanza del Tar che rinvia le valutazioni alla Corte Costituzionale, scrive che «come correttamente replicano le parti resistenti, in linea generale una corretta progettazione ed un'efficace direzione lavori è in grado, rispettivamente, di prevenire e risolvere le problematiche che emergono nel corso degli scavi, tutto questo però a condizione che venga lasciato un ragionevole margine di tolleranza nell'escavazione oltre la volumetria autorizzata (nel singolo sito estrattivo). Il suo superamento può avvenire anche per fatti non imputabili all'escavatore, quale ad esempio un imprevisto che richieda una rapida eliminazione per motivi di sicurezza. Si può pensare, e l'esempio è stato dedotto in pubblica udienza, alla necessità emersa in corso di lavorazione di abbassare la quota di una lunga galleria al fine di evitare crolli. In tali casi non è ragionevole attendere i tempi del (nuovo) procedimento autorizzatorio i quali, per i rilevanti interessi pubblici coinvolti, non possono essere brevi. Un margine di tolleranza adeguato - prosegue il Tar - che consenta all'impresa escavatrice di affrontare rapidamente gli imprevisti geologici, appare soluzione ragionevole; quella che invece stride è la previsione di un limite di tolleranza generalizzato e determinato in termini quantitativi (1.000 m³) per ogni cava, qualunque ne siano le dimensioni poiché determina un trattamento omogeneo di situazioni che, invece, possono essere diverse tra loro».
Per questi motivi il Collegio del Tar ritenne di proporre d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a) della L. R. n. 35/2015 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazione diverse tra loro. Il giudizio pendente al Tar è quindi sospeso. La parola alla Corte Costituzionale, dove la Regione farà valere le sue ragioni.
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