Sicurezza
Ricorso del Consorzio Balneari, primo round al Comune
Marina di Massa, la decisione del tar è un’ordinanza che rimanda al giudizio di merito previsto in seguito
MASSA. Il Tar della Toscana, con una ordinanza, ha deliberato in merito al ricorso del Consorzio Riviera Toscana – Marina di Massa, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Nesi; ricorso presentato contro il Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, e contro la Regione Toscana (che non si è costituita in giudizio); l’obiettivo del ricorso era l'annullamento, con sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza del Comune di Massa n. 368 del 22 maggio 2019 e pubblicata il 28 maggio 2019 (Ordinanza per la disciplina delle attività balneari sul Comune di Massa anno 2019); della circolare del Comune di Massa con oggetto “Indirizzi operativi per la gestione degli stabilimenti balneari e le spiagge libere situate nel litorale insignito del riconoscimento Bandiera Blu 2019”, nonché avverso gli atti presupposti e conseguenziali; dell'art. 54, comma 3, d.P.G.R. Toscana 7 agosto 2018, n. 47/R, “laddove sia ritenuto applicabile anche alle attività accessorie diverse da quelle connesse alla balneazione”.. Nell’argomentazione, di carattere tecnico-giuridico ma tutto sommato comprensibile, i giudici amministrativi osservano fra l’altro che «la difesa in giudizio di interessi riferibili ai singoli associati non sembra, a un primo esame, rientrare fra gli scopi statutari del Consorzio ricorrente, la cui legittimazione ad agire il collegio si riserva pertanto di meglio verificare»; e ancora, «che in ogni caso, sia pure con i limiti di sommarietà della cognizione cautelare, il ricorso non pare suscettibile di favorevole delibazione nel merito».
L’ordinanza prosegue affermando che «D’altro canto, l’esecuzione dei provvedimenti impugnati non determina un pregiudizio grave e irreparabile a carico del Consorzio, né la valutazione circa la sussistenza del periculum in mora (in sostanza, un pericolo legato a un ritardo, ndr) può essere riferita presuntivamente e cumulativamente alla collettività degli operatori associati, tenuto conto oltretutto della disomogeneità degli interessi valorizzati a tal fine, nessuno dei quali necessariamente riferibile a ciascun consorziato (l’interesse alla destagionalizzazione delle attività balneari, da un lato, e, dall’altro, all’esclusione dell’obbligo di apertura dei varchi di accesso alla battigia nei periodi di chiusura invernale degli stabilimenti balneari). Di conseguenza, argomenta il Tar, «per le ragioni esposte la domanda cautelare non può trovare accoglimento».
In attesa della discussione nel merito, il Tar della Toscana respinge l’istanza cautelare, «condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese, mille euro».
L’ordinanza dei giudici amministrativi fiorentini arriva a stagione balneare finita; vedremo quindi fra qualche mese, quando ci sarà la sentenza vera e propria, quale sarà l’indirizzo del Tar. —
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