Sicurezza
Tar, via libera definitivo per i 33 appartamenti di via Pisacane ai Poggi
Massa, la sentenza pienamente favorevole all’Erp
MASSA. Non ci sono più ostacoli per i trentatré appartamenti di via Pisacane ai Poggi. Il Tar ha infatti respinto il ricorso della società Costruzioni Ingg. Penzi spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo, ricorso presentato contro Erp Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Birga e Domenico Iaria, e nei confronti di Cmci Società Consortile A R.L. Consorzio Stabile, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Inglese. Obiettivo, l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara indetta per la realizzazione di un nuovo fabbricato di Edilizia Residenziale Pubblica per 31 alloggi in località I Poggi, Comune di Massa, disposta in favore del Consorzio Cmci S.c. a r.l. con atto dell'Amministratore Unico di Erp Massa-Carrara spa n. 19 del 26.6.2018, e di tutti gli altri atti connessi alla gara. E ancora, si chiedeva di chiedere l’inefficacia del contratto di appalto.. Nella sentenza, si ricostruisce che la Costruzioni Ingg. Penzi spa ha partecipato alla gara indetta dall’Erp Massa-Carrara spa per la realizzazione di un nuovo fabbricato di Edilizia Residenziale Pubblica per 31 alloggi in località I Poggi, Comune di Massa; e ha sollecitato mediante istanza di autotutela «la revisione della verifica di anomalia della offerta della prima classificata Cmci Società Consortile “che sarebbe stata giudicata congrua nonostante la evidente carenza delle giustificazioni dalla stessa presentate”. E ancora, che l’Amministrazione avrebbe positivamente riscontrato tale istanza procedendo all’annullamento in via di autotutela della aggiudicazione. Ma che l’Erp «anziché escludere Cmci e aggiudicare la commessa alla seconda classificata avrebbe riaperto il procedimento di verifica della congruità della sua offerta consentendo alla stessa di rimodularne in modo sostanziale le voci di costo»; e che conclusasi positivamente anche la nuova verifica l’appalto sarebbe stato nuovamente aggiudicato alla Cmci.
Il Tar disattende la richiesta di Cmci secondo cui «il potere di verifica della anomalia si sarebbe definitivamente consumato dopo la conclusione del procedimento di gara, sicché l’Istituto non avrebbe potuto riaprire la fase del contraddittorio né tantomeno consentire alla ex aggiudicataria di presentare nuova documentazione a sostegno della offerta (consistente in nuove analisi e nuovi preventivi acquisiti dai fornitori)».
Spiega il Tar: «L’annullamento in via di autotutela della aggiudicazione ha riportato il procedimento di gara nella fase precedente al compimento degli atti procedimentali che l’Amministrazione ha ritenuto affetti da vizi di legittimità. Essendo tali atti afferenti alla fase di verifica della anomalia è del tutto logico che l’Istituto ne abbia disposto la rinnovazione».
Peraltro, si aggiunge, la rimodulazione delle voci di alcuni fattori di costo effettuata dalla aggiudicataria in sede di rinnovo della valutazione della anomalia non ha comportato una inammissibile modificazione della offerta.
Anche lo scostamento di circa 100.000 euro fra il costo del personale dichiarato nelle prime giustificazioni e quello poi rimodulato in fase di rinnovazione «è di per sé inidoneo a mettere in discussione il costo complessivo del personale tenuto conto del fatto (debitamente rilevato dall’Amministrazione) che l’incidenza percentuale del costo del personale sul valore complessivo dell’appalto, anche dopo la rimodulazione delle giustificazioni, risulta essere inferiore a quella calcolata dall’Amministrazione in sede di redazione del progetto e, quindi, non sospettabile di anomalia (anche tenuto conto del fatto che nessuna censura è stata formulata avverso il progetto posto a base di gara)».
Insomma, ricorso respinto e con esso anche la consequenziale richiesta risarcitoria. La società ricorrente dovrà pagare 3.000 euro oltre Iva a favore dell’Erp e 3.000 oltre Iva nei confronti della controinteressata. —M.B.
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