Toscana
Il Tar: sui Bettogli tutto rinviato all’udienza di merito il 4 giugno
Tre ordinanze gemelle sui ricorsi di aziende che hanno cave in quell’area: «Anche per la sicurezza dei lavoratori, non si concede la sospensiva»
CARRARA. La cima dei Bettogli per ora non si tocca. Il Tar ha respinto con tre ordinanze gemelle altrettante richieste delle aziende di escavazione che operano in quell’ambito. Nessuna sospensiva rispetto a quanto stabilito nella conferenza dei servizi relativa e gli atti connessi, se ne parlerà nel merito il prossimo 4 giugno.
Il ricorso capofila era quello della Società Gemignani e Vanelli Marmi a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Pilade Chiti e Antonella Vergine; il ricorso era contro il Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Vannucci e Sonia Fantoni; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa-Carrara, e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze; Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Regione Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Dipartimento di Massa Carrara, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, non costituiti in giudizio; e vi era l'intervento ad adiuvandum di Sa.Ge.Van. Marmi s.r.l., anch’essa rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Pilade Chiti e Antonella Vergine.
Obiettivo, l’annullamento, con sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 95 del 29 gennaio 2019 del Dirigente Settore Servizi Ambientali/Marmo (Cod. 17) del Comune di Carrara, con oggetto “Diniego alla pronuncia di compatibilità ambientale piano di coltivazione Cava n. 102 “Calocara A”, Società “Gemignani e Vanelli Srl”, relativo ai piani di coltivazione coordinati cave n. 66 “Poggio Silvestre”, n. 67 “Bettogli zona mossa”, n. 68 “Bettogli B”, n. 70 “Bettogli A”, n. 102 “Calocara A”, cava n. 103 “Calocara B”, n. 105 “Calocara C” e n. 106 “Carpevola B” Bettogli-Calocara”; e ancora, di tutti gli atti collegati, cioé il parere della Commissione comunale del Paesaggio del Comune di Carrara del 6.12.2018, prot. 93772; il parere della Soprintendenza archeologica per le Province di Lucca e Massa-Carrara del 14.12,2018, prot. 11911; gli atti della Conferenza di Servizi tenutati nelle sessioni del 14.4.2018, 24.8.2018, 14.12.2018; la comunicazione dei motivi ostativi del Comune di Carrara del 7.1.2019, prot. 1257.
Nel motivare la decisione, i giudici amministrativi osservano che «le censure articolate in ricorso necessitano di essere valutate in sede di esame del merito e che, stante la delicatezza degli interessi coinvolti, l’udienza pubblica può essere fissata con particolare sollecitudine». E ancora: «Allo stato, non paiono sussistere le condizioni per un intervento cautelare, anche nel senso richiesto da parte ricorrente in seno alla camera di consiglio (proroga dell’autorizzazione in scadenza), stante il disposto dell’art. 20, comma 4, della legge regionale Toscana n. 35 del 2015 ed anche alla luce della prevalenza delle esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori. L’articolo 20 della legge regionale 35 del 2015, al comma 4 recita: “Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal responsabile del procedimento una sola volta e per una durata massima di due anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17».
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