Lutto
Cave sospese, il Tar dà ragione al Comune Respinti i ricorsi delle aziende al monte
Il tribunale: «L’utilizzo del marmo non può avvenire in modo incontrollato». La Regione: giusta la nostra interpretazione
«Occorre ricordare che il marmo delle Alpi Apuane costituisce un “unicum” a livello internazionale e che, quindi, il suo utilizzo non può avvenire in modo incontrollato. Il marmo è una risorsa non riproducibile e, pertanto, il controllo sul suo corretto utilizzo non può che essere penetrante stante la sua importanza per l’economia della zona e, probabilmente, anche dell’intera Regione Toscana».
Con queste parole il Tar entra nel merito dei ricorsi presentati dalle aziende apuane per quel che riguarda le sospensioni legate agli sforamenti superiori ai mille metri nei piani di coltivazione. E nella sentenza firmata dal presidente del tribunale amministrativo, Rosaria Trizzino respinge i ricorsi (si tratta del numero 68 e del numero 69). Una sentenza che arriva dopo quella sospensiva che, nel gennaio scorso, era stata vista come una “vittoria” da parte delle aziende stesse. Adesso alle prese con una “bocciatura”.
Tar: respinti i ricorsi
Nelle 22 pagine della sentenza del Tar di Firenze vengono messi alcuni paletti, o visto l’argomento, sarebbe più corretto dire che vengono segnati dei confini precisi per quel che riguarda gli “sforamenti” dei piani di escavazione e il ruolo del Comune che, lo ricordiamo, in questa partita è assistito dall’avvocato Sonia Fantoni.
«La validità dell’autorizzazione non può che essere limitata entro i singoli siti estrattivi e non essere estesa all’intera area a destinazione estrattiva - si legge nella sentenza della sezione seconda del tribunale amministrativo - Il controllo dell’Amministrazioni Comunale sul corretto esercizio dell’attività estrattiva ha un duplice oggetto, ne segue che duplice è la rappresentazione nella cartografia allegata alle autorizzazioni: da un lato l’area a destinazione estrattiva e, dall’altro, i perimetri che identificano i siti dell’attività di escavazione. Il primo elemento serve a garantire che l’attività venga esercitata su terreni di cui il richiedente legittimamente dispone, nell’ambito dei rapporti civilistici; il secondo invece assente l’attività sotto il profilo della sua compatibilità con la conservazione della risorsa marmo e, in generale, del complesso apuano. A funzioni diverse ed obiettivi diversi non possono che corrispondere diverse rappresentazioni nell’ambito del provvedimento le quali, quindi, non possono essere confuse al fine di sostenere le tesi delle ricorrenti».
le tappe della vicenda
Lo scorso gennaio era stata accolta (parzialmente) e con effetto immediato la sospensiva dal Tar sui ricorsi presentati dalle cave finite sotto scacco della 58 bus per lo sconfinamento nel piano di coltivazione: si era quindi tornati a lavorare nei rispettivi bacini, fatta eccezione per le aree in cui erano stati contestati gli "sforamenti" rispetto al piano autorizzato. «Una pronuncia storica» la definirono all’epoca i legali delle imprese che avevano presentato ricorso.
In sostanza non si era entrati nel merito (tutto era stato infatti rinviato all’udienza del due aprile prossimo) ma la chiusura totale delle cave coinvolte nelle maglie del 58 bis è stata sospesa. E limitata alle aree difformi.
gli sconfinamenti
Sulla sentenza del Tar interviene con una nota anche la regione Toscana (chiamata in causa insieme al Comune dai ricorrenti).
«L'assessore regionale alle cave e al territorio ha espresso quindi soddisfazione, prendendo atto che il Tar si è espresso nel merito evidenziando la correttezza della tesi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche e confermando che l'oggetto dell'autorizzazione allo scavo non può essere l'area in disponibilità ma il progetto di coltivazione - si legge nella nota - Il Tar ricorda nella sentenza che il marmo delle Alpi Apuane, come la Regione ha sempre sostenuto, costituisce un unicum allo stesso tempo si conferma che le varianti sono preventive e non è possibile ogni ipotesi di variante in sanatoria postuma».
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