Il Tirreno

Rapinatrice in carcere, sui domiciliari deciderà la Corte Costituzionale

Massimo Braglia
Rapinatrice in carcere, sui domiciliari deciderà la Corte Costituzionale

Sta scontando una pena di due anni e due mesi dopo aver tentato un colpo a un distributore e riuscendo invece a rapinare un'edicola

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MASSA. A gennaio 2017, nella stessa mattina, aveva tentato una rapina a un distributore e ne aveva messo a segno un’altra, in un’edicola a Melara. Adesso, della sua richiesta di arresti domiciliari, se ne occuperà la Corte Costituzionale. Ha così deciso la Corte di Cassazione. Diventa un caso destinato a fare giurisprudenza la vicenda di Manuela Marchi, 46 anni, attualmente detenuta a Pisa.

La Suprema Corte si occupa di lei perché il suo difensore, l’avvocato Guido Bernieri, ha presentato ricorso contro l’ordinanza dell’8 marzo dell’anno scorso che ha negato la concessione di misure alternative alla detenzione.La Marchi sta espiando una pena di due anni e sei mesi. Come detto, le contestazioni sono una tentata rapina aggravata, ai danni del gestore di un distributore di carburante: l’aveva minacciato con una pistola giocattolo priva di tappo rosso, ma il gestore si era ribellato, e lei era fuggita. Si era fermata a Melara, all’edicola, e qui aveva minacciato il gestore con un coltello, facendosi consegnare 180 euro.La sentenza aveva riconosciuto le attenuanti in relazione alla speciale tenuità del danno e al risarcimento, nonché le attenuanti generiche, equivalenti a tutte le aggravanti contestate. Al momento, la data di fine pena è fissata al 24 gennaio dell’anno prossimo.

Con l’ordinanza contestata, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha negato l’affidamento in prova al servizio sociale e ha rilevato l’inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare.Quanto alla detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che la pena in espiazione è tuttora imputabile alla rapina aggravata messa a segno (con la minaccia del coltello), e ha rilevato che i domiciliari sono preclusi sulla base di due articoli di legge, il 4-bis e 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a norme sull’ordinamento penitenziario.E attraverso una serie di valutazioni strettamente giuridiche, la Suprema Corte stabilisce che dovrà essere la Corte Costituzionale a valutare il caso Marchi e in particolare se la disciplina speciale restrittiva dei benefici dei domiciliari in caso di rapina aggravata, da parte di un soggetto non legato alla criminalità organizzata (come appunto la Marchi), debba essere escluso a priori.

Gli atricoli della Costituzione presi in esame (di cui parliamo a parte) sono il numero 3 e il numero 27. I giudici della Cassazione ricordano inoltre che in questo caso le "armi" usate erano un coltello e una pistola giocattolo; la somma sottratta era esigua ed ebbe luogo il risarcimento del danno; la pena patteggiata è modesta ed è stata già in parte espiata in regime cautelare attenuato (arresti domiciliari); non è stato rilevato collegamento alcuno della condannata con la criminalità organizzata; risulta dalla relazione dell’Ufficio di esecuzione penale esterna la possibilità di reinserimento familiare. Insomma, non è infondato dal punto di vista di legittimità Costituzionale la questione dei due articoli di legge che hanno impedito i domiciliari. La Cassazione ha così disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il ricorso è sospeso in attesa di una risposta.

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