Il Tirreno

il contenzioso 

Formazione, il Tar dice no alla sospensiva

C.S.
Formazione, il Tar dice no alla sospensiva

La Regione toglie l’accreditamento ad un’agenzia. I giudici amministrativi: «C’erano irregolarità. Provvedimento legittimo»

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massa. Si tratta - la precisazione è d’obbligo - di una istanza cautelare. Questo significa che il tribunale amministrativo regionale nel merito non si è ancora espresso. Ha, però, già rigettato la richiesta di sospendere, in attesa appunto del giudizio di merito, l’efficacia di una serie di atti tra cui il decreto del dirigente del settore sistema regionale della formazione con cui è stato disposta la revoca dell’accreditamento all’agenzia formativa Master. Quell’agenzia porta a Massa migliaia di persone per specifici corsi di formazione, nei settori più svariati, da quello alberghiero all’edilizia. Corsi in gran parte legati al tema della sicurezza sul lavoro.

Perché i corsi siano riconosciuti - per chiarire - è necessario un accreditamento e all’agenzia la Regione Toscana ha sottratto il suo “riconoscimento”. Questo significa che l’agenzia continua a fare corsi e d avere alcuni accreditamenti, non quello però di Firenze.

Ecco, quindi, la decisione di ricorrere alla giustizia amministrativa contro la regione toscana per l’annullamento dell’atto dirigenziale che revoca l’accreditamento; contestata anche una serie di altri atti tutti inerenti, in vario modo, la normativa regionale in materia di formazione. Il riferimento è anche ad una parte della allegato A della deliberazione 968 con cui nel 2007 la Regione ha disciplinato proprio il settore formazione e accreditamento. Richiesto anche l’annullamento di una nota con cui la Toscana chiede all’agenzia la consegna del registro d’aula di uno dei suoi corsi,

La seconda sezione del tribunale amministrativo toscano respinge però la richiesta di sospensiva, vale a dire dice no alla possibilità di “sospendere” momentaneamente l’efficacia degli atti “impugnati” in attesa della decisione della giustizia amministrativa, sul merito del contendere.

Nell’ordinanza datata 22 gennaio i giudici infatti nel merito non ci entrano ancora, precisano, quindi, che il loro è «un primo sommario esame», aggiungono, però, che da quell’esame, se non ancora approfondito come sarà quello per il giudizio di merito, hanno ritenuto che il provvedimento del dirigente regionale, oggetto di impugnazione, «sia stato legittimamente adottato e sia proporzionale - così si legge nel testo dell’ordinanza - rispetto alla gravità delle plurime irregolarità accertate dalla Regione nel corso dei controlli dalla stessa effettuati».

Le argomentazioni dell’agenzia dall’ordinanza non emergono anche se l’ente di formazione avrebbe spiegato che le contestazioni riguardano «carenze puramente formali». — C.S.
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