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Nuove regole al forno: “pane fresco” solo quello senza congelamento
AULLA. Cambiano le regole per chi produce pane con la nuova normativa (il decretoDecreto131/2018 pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale), in matieria di panificazione che mette ordine tra le tipologie di prodotto panificato e disciplina la denominazione di “panificio” di “pane fresco” e l’adozione della dicitura “pane conservato” e disciplina la denominazione di “panificio”, di “pane fresco” e dell’adozione della dicitura “pane conservato”.
Il decreto stabilisce che entro 90 giorni dal 19 dicembre 2018 il pane confezionato che ha subito un processo di congelamento o surgelazione o contiene additivi conservanti non potrà essere venduto come fresco e in etichetta dovrà riportare l’indicazione “conservato” oppure “a durabilità prolungata”. Può essere etichettato come “fresco” solo il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.
Il decreto introduce anche la denominazione di “Panificio” ovvero l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
Confartigianato di Massa Carrara esprime «soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto di un impegno costante della categoria per ottenere la giusta valorizzazione professionale e soprattutto per fornire all’utilizzatore piena chiarezza sul pane che acquista e consuma». Resta però ancora escluso, rimarca Confartigianato «l’obbligo di indicare l’indicazione di origine per la materia prima come chiedevano i panificatori». —
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