La manifestazione
Assenteismo: sospensioni e licenziamenti, ecco il perché dei provvedimenti
Contestate condotte fraudolente o meno gravi inadempimenti contrattuali. L’avvocato Spadafora: l’intenzione è quella di fare ricorso al giudice del lavoro
MASSA. Spadafora, avvocato del foro fiorentino, assiste sette persone rimaste coinvolte nell’inchiesta della procura sui furbetti del cartellino e per cui sono scattati provvedimenti disciplinari. Uno dei sette è un dipendente di Palazzo ducale, sospeso per due mesi. Gli altri 6 sono, invece, dipendenti della Regione Toscana: uno sospeso e gli altri 5 licenziati. . L’avvocato i suoi assistiti, dopo la notifica del licenziamento, ancora non li ha incontrati, ma ha ben chiaro, fin da ora, che l’intenzione di tutti è quella del ricorso. La lettera di licenziamento, infatti, può essere impugnata di fronte al giudice del lavoro. Nell’indagine sugli assenteisti nella sede regionale di viale Democrazia (palazzo del genio) e in Provincia, esistono, infatti, due piani ben distinti che, nonostante si intersechino, non sono sovrapponibili. Uno di quei piani è quello penale: l’inchiesta è ancora in corso (era stata chiesta una proroga), ci sono settanta indagati e soltanto per 29, a settembre, sono scattate le misure cautelari (domiciliari per 26 e divieto di dimora nel comune di Massa per altri 3). Nessun avviso di conclusione indagini, fino ad ora, è stato notificato e , soprattutto, nessuna richiesta di rinvio a giudizio.
Altro piano, invece, è quello che riguarda i rapporti tra quei dipendenti pubblici e il loro datore di lavoro. Regione e Provincia, dopo le misure cautelari, hanno, infatti, attivato un procedimento disciplinare che si è concluso con sospensioni da 2 a 6 mesi e licenziamenti.
Il riferimento normativo è la legge Madia. Quella legge prevede che scatti la sospensione se, nell’ambito del procedimento disciplinare, si ravvisa un “semplice” inadempimento contrattuale. Se, invece, il datore di lavoro ritiene che si configuri una condotta fraudolenta del dipendente, con l’intenzione - per semplificare - di trarre un profitto illecito, allora scatta il più pesante provvedimento di licenziamento.
Di fronte ad un procedimento disciplinare il dipendente può comunque rivolgersi al giudice del lavoro e impugnare: «I termini per impugnare il licenziamento in via stragiudiziale - spiega Spadafora - sono 60 giorni, quindi 180 per rivolgersi al giudice». Per chiarire: i lavoratori hanno 60 giorni per informare Provincia o Regione di volere portare la questione di fronte al giudice. Ne hanno quindi altri 180 per rivolgercisi realmente a quel giudice.
«Per le sospensioni, invece, - aggiunge il legale - i tempi sono più lunghi. La giurisprudenza discute se la prescrizione sia nei termini di 3 o 5 anni». Due piani, quindi, non sovrapponibili, in cui uno - il penale - condiziona comunque l’altro. E lo condiziona anche di fronte ad un’assoluzione o nel caso in cui un lavoratore neppure arrivi a processo perché il giudice decide di archiviare la sua posizione: «In quei casi - spiega Spadafora - su istanza, la Regione dovrà riaprire il procedimento per riassumere i lavoratori anche se in sovrannumero». Anche se l’organico fosse già al completo.
Insomma, l’intenzione di ricorrere al giudice del lavoro - almeno per quanto riguarda gli assistiti di Spadafora c’è - ma ancora non è stata formalizzata. E per farlo ci sono 60 giorni di tempo ì. Poi si aprirà una seconda fase davanti al giudice del lavoro.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
