Stop all’escavazione in sei cave: primi effetti della normativa regionale
I provvedimenti sono stati avviati all’inizio di questa settimana nei confronti di alcune aziende, le imprese saranno tenute a presentare un progetto di messa in sicurezza e di risistemazione ambientale,
CARRARA. Autorizzazione all’escavazione sospesa a carico di sei cave. I provvedimenti sono stati avviati all’inizio di questa settimana nei confronti di Lorano2, coop Canalgrande – per 2 cave – coop. Lorano, Ingra srl, Cave di Sponda.
In base alla norma transitoria - l’art. 58 bis della Legge transitoria approvata dal Consiglio Regionale lo scorso 26 settembre ed entrato in vigore il 26 ottobre - questo implica lo stop all’attività nella sola zona difforme. Dall’avvio del procedimento (29 e 30 ottobre) le cave avranno 20 giorni per presentare le loro controdeduzioni. Nel caso queste non andassero a buon fine scatterà l’iter previsto: il comune avrà 30 giorni per sanzionare le attività attraverso un’ordinanza comunale, che (previa presentazione di una perizia giurata attestante la realizzazione della difformità prima dell’entrata in vigore della norma) inibisce di estrarre materiale dall’area difforme, sospende l’intera attività di escavazione e applica la sanzione (di cui all’art. 52 c.4 L.R. 35/15). Indicativamente lo stop completo scatterà dunque dai primi di dicembre (un periodo in cui comunque causa maltempo e freddo l’attività non è intensissima) .
Le imprese saranno tenute a presentare un progetto di messa in sicurezza e di risistemazione ambientale, che il Comune dovrà approvare entro 60 giorni, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento. Una volta approvato il progetto ed eseguite le opere di messa in sicurezza l’attività estrattiva potrà essere ripresa ma non nell’area oggetto di difformità. La risistemazione ambientale dovrà essere eseguita entro 180 giorni dall’approvazione del progetto; in difetto verrà applicata la sanzione più grave della decadenza. Successivamente, una volta adempiuto agli obblighi di cui al progetto approvato, le imprese potranno richiedere di riattivare la lavorazione anche nell’area oggetto della difformità nei limiti e alle condizioni previsti dal Piano di indirizzo territoriale (PIT).
Qualsiasi difformità al progetto di coltivazione superiore a 1000 metri cubi che verrà eseguita in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 58 bis, incorrerà nella più grave sanzione della decadenza dall’autorizzazione e dalla concessione. —
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