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La difesa: non valutato un disturbo borderline Ma la Corte non accoglie
MASSAIl ricorso della difesa di Andrea Mazzi puntava sul riconoscimento del vizio parziale di mente attraverso l’esplemanento di una nuova perizia psichiatrica sull’imputato. L’avvocato difensore...
MASSA
Il ricorso della difesa di Andrea Mazzi puntava sul riconoscimento del vizio parziale di mente attraverso l’esplemanento di una nuova perizia psichiatrica sull’imputato. L’avvocato difensore Enrico Frediani, sulla scorta della consulenza di parte degli psichiatri illustrata dal dottor Giulio Perugi , parlava di un disturbo borderline della personalità con “disturbo esplosivo intermittente”. Il comportamento dell’omicida, cioè, potrebbe essere stato indotto da una patologia no adeguatamente presa in considerazione dai giudici.
La Corte di Appello di Genova non aveva accolto le tesi dei consulenti della difesa e la Cassazione, nell’esaminare il ricorso del legale dell’imputato, ha confermato questo orientamento. «Circa il "funzionamento border" – scrive la Cassazione – Mazzi sapeva di avere difficoltà a controllarsi di fronte alle provocazioni e tuttavia aveva cercato lo scontro con Andrea Fruzzetti accorrendo a spalleggiare il coimputato Amroui già dentro all’Odissea e unendosi subito alla colluttazione tra questi e la vittima». E poi: «La dichiarata incapacità dell’imputato di ricordare la completa sequenza dei fatti era interpretabile come frutto di una strategia difensiva, piuttosto che come effetto di uno stato crepuscolare provocato dal disturbo da cui sarebbe stato affetto». Per questo la Corte suprema non ha accolto le richieste della difesa. Riconoscendo, anche, la “giustezza” della valutazione dei giudici di merito sul diniego alla concessione delle attenuanti generiche vista la «assoluta gravità dei fatti, connotati da inusitata brutalità e spietatezza, nonché da cieco accanimento contro le vittime». E valutato anche che « la collaborazione offerta dall'imputato agli inquirenti e l'atteggiamento ammissivo apparivano conseguenza delle prove schiaccianti a suo carico, la pretesa resipiscenza non era andata oltre espressioni di generico rammarico e il comportamento assunto al dibattimento, pur ammessi i fatti, non sempre era stato del tutto limpido». —C.F.
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