Sicurezza
Controversia edilizia, vince al Tar dopo 14 anni
Arrivata finalmente la sentenza sulla vicenda di un edificio di Bergiola: la richiesta di condono (già accolta) risale al 1995
CARRARA
Arriva quattordici anni dopo la la presentazione del ricorso, la sentenza del Tar in merito a una vicenda di edilizia che nasche addirittura nel ’95. Una vicenda certamente non di importanza vitale, ma insomma, i tempi in questo caso si sono davvero dilatati.
Fra l’altro, la storia è abbastanza curiosa, nel senso che il Comune prima ha rilasciato una concessione in sanatoria e poi, dopo qualche anno, ha presentato una contestazione edilizia allo stesso cittadino. A presentare il ricorso, nel lontano 2004, era stato Michele Ciuffi, difeso dall’avvocato Luigi Maggiani. Il ricorso era contro il Comune di Carrara, e si chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica del Comune di Carrara, comunicato con raccomandata il 7 settembre 2004.
Nella sentenza si ricostruisce che Michele Ciuffi espone di aver presentato, il 28 febbraio 1995, un’istanza di condono edilizio (pratica protocollata con il n. 1013/1995) relativamente alla costruzione di un fabbricato residenziale a Bergiola. L’istanza sarebbe stata istruita dagli uffici comunali e accolta con provvedimento del 20 febbraio 1997, previo parere positivo della commissione edilizia. Alcuni anni più tardi, nel luglio del 2003, egli avrebbe ricevuto dal Comune di Carrara la richiesta di trasmettere la ricevuta dell’accatastamento di opere inerenti altro fabbricato, a uso magazzino, allo stesso indirizzo. Alla richiesta, rimasta inevasa, ha fatto seguito da parte del Comune il diniego della sanatoria di cui al provvedimento del luglio 2003: questo, peraltro - si fa notare - si riferisce in realtà allo stesso fabbricato residenziale già oggetto del condono rilasciato nel 1997, circostanza della quale il signor Ciuffi sostiene di non essersi avveduto nell’immediatezza. Egli ha pertanto chiesto al Comune di procedere al riesame della pratica e all’annullamento del diniego.
In sostanza, nel ricorso, il cittadino di Bergiola sostiene che il diniego di condono del 2003, confermato con il provvedimento impugnato al Tar, sarebbe intervenuto quando la sanatoria gli era già stata concessa in forza di concessione risalente al 1997 e mai ritirata in autotutela dal Comune. Replica il Comune che la concessione del 1997 non sarebbe mai stata ritirata dall’interessato e sarebbe pertanto rimasta priva di efficacia. In realta, specifica il Tar, il ricordo è fondato. Dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente signor Ciuffi ha presentato il 28 febbraio 1995 un’istanza di condono relativa a un fabbricato a Bergiola; e con provvedimento del 20 febbraio 1997 a firma dell’assessore arch. Guglielmino è stata rilasciata la concessione in sanatoria. Se così è, il successivo diniego di condono pronunciato dal Comune resistente con provvedimento del 2 luglio 2003, riferito alla medesima pratica, rappresenta un inammissibile “bis in idem”, concretandosi nel riesercizio del medesimo potere oramai esaurito con il rilascio del condono. Insomma, ricorso accolto. —
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