Il Tirreno

Banchine, il Tar respinge il ricorso della Porto Spa

Il porto di Marina di Carrara
◗
Il porto di Marina di Carrara

La società di Bogazzi chiedeva la sospensiva dell’aggiudicazione alla Periol, ma  i giudici spiegano che il procedimento seguito dall’Autorità è legittimo

3 MINUTI DI LETTURA





CARRARA. L’affidamento della banchina Taliercio (e parte della Chiesa) alla ditta Dario Perioli può andare avanti.

Il Tar, con una ordinanza, ha infatti respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla Porto Spa di Enrico Bogazzi. In dettaglio, il ricorso era stato proposto dalla Porto di Carrara spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Alberto Massimo Rossi e Alberto Torrazza, ed era contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - avvocato Giovanni Calugi - e nei confronti della Dario Perioli spa (avvocati Francesco Munari, Andrea Bergamino e Gianni Taddei); obiettivo, l'annullamento del provvedimento di esclusione della Porto di Carrara spa dalla “Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione ex art. 18 della l. n. 84/94 e s.m.i. di un’area demaniale marittima costituita dalle opere infrastrutturali di parte della banchina Chiesa e parte della banchina Taliercio nel porto di Marina di Carrara”; si chiedeva inoltre di annullare parte del Verbale di Gara n. 1, seduta del 6.04.2018, laddove tale verbale “si configuri come atto di ammissione alla gara della soc. Dario Perioli S.p.a. nella parte in cui ha ritenuto complete le dichiarazioni allegate al modello A di tale società”.

La Porto di Carrara inoltre contestava il Verbale di Gara n. 2, seduta privata del 20.04.2018, laddove tale verbale “ha ritenuto che l’all. 4 al Piano d’impresa (Business Plan) potesse costituire un elemento di conoscibilità dell’offerta economica della Porto di Carrara Spa”. Nel mirino anche il Verbale di Gara n. 3 seduta pubblica del 20.04.2018, nella parte in cui tale verbale ha disposto l’esclusione della Porto di Carrara spa dalla gara. Si chiede inoltre di annullare il provvedimento formale di aggiudicazione nei confronti della società Dario Perioli spa.
Nel mirino inoltre le clausole del disciplinare di gara contenute all’articolo V per le quali «la mancata separazione della documentazione amministrativa (da inserire nella busta 1) dell’offerta qualitativa (da inserire nella busta 2) e dell’offerta quantitativa (da inserire nella busta 3) ovvero l’inserimento di dati o elementi concernenti l’importo di gara offerto in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta quantitativa, costituirà causa di esclusione». Nonostante l’ampio ventaglio di contestazione da parte della Porto di Carrara Spa, il Tar non concede la sospensiva. S

piegano i giudici: il business plan presentato dalla ricorrente a corredo della propria offerta tecnica comprende anche la voce “canoni demaniali” per tutta la durata della concessione in gara, dalla quale mediante scorporo della misura del canone costituente base d’asta è agevole evincere il rialzo offerto; tanto rappresenta commistione tra elemento tecnico ed elemento economico dell’offerta, come correttamente ritenuto dalla Commissione di gara (verbale 20 aprile 2018, n. 2); la spiegazione della composizione del canone indicato nel business plan, tale da non consentire di evincere il rialzo offerto, è specificata solo nel ricorso e non nella documentazione dell’offerta, la quale non poteva che essere interpretata alla luce del suo proprio contenuto. Pertanto, «la legittimità dell’esclusione della ricorrente determina la caducazione del suo interesse all’accoglimento del secondo motivo di gravame avverso la concorrente Dario Perioli Spa». Insomma, niente sospensione cautelare. La Perioli può procedere.
 

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Attenzione

Ritiro urgente nei supermercati Conad di albume d’uovo per rischio salmonella

di Redazione web