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Cava Colle alle Scope, sconfitta la società Effulgence

MASSA. Sul caso della cava Colle alle Scope, con un’ordinanza il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso proposto da Gabrielli Effulgence Marble srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario...

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MASSA. Sul caso della cava Colle alle Scope, con un’ordinanza il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso proposto da Gabrielli Effulgence Marble srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Pilade Chiti; il ricorso era contro il Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, e nei confronti del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Obiettivo del ricorso, la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar della Toscana relativa alle ordinanze del dirigente del Comune di Massa ing. Fernando Della Pina, aventi ad oggetto cava “Colle alle Scope” ditta Gabrielli Effulgence Marble Srl, misure a tutela delle pubblica incolumità; e delle comunicazioni del dirigente dr. Fabio M. Mercadante, con oggetto “Istanza di nulla osta per riduzione in pristino e risistemazione ambientale della cava “Colle alle Scope” loc. Forno – Improcedibilità. Società: Gabrielli Effulgence Marble srl”.

La misura cautelare richiesta dalla ricorrente - si osserva nella ordinanza - è finalizzata alla trasmissione all’Ente Parco delle Apuane del progetto di ripristino della Cava Colle delle Scope presentato dalla società il 13 ottobre 2017 e giacente allo sportello unico del Comune; quell’ordinanza cautelare appellata, si ricorda, ha negato la sospensiva sul presupposto della mancata individuazione del danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare alla società ricorrente dall’omessa trasmissione del progetto di ripristino all’Ente Parco. Di fronte al Consiglio di Stato, la Gabrielli Effulgence ha sostenuto che tale danno sia evidente, essendo correlato alle “sue aspettative di utilizzo della cava … condizionate dalla sistemazione dell’area”. Ma, ribattono i giudici, «tale linea argomentativa non può essere favorevolmente valutata, atteso, per un verso, che la stessa società afferma di non disporre dell’autorizzazione all’escavazione, per altro verso, che gli atti di causa evidenziano inequivocabilmente che la risistemazione afferente al progetto di cui sopra è stata ordinata non per consentire l’attività imprenditoriale bensì per ripristinare gli interessi pubblici compromessi dall’attività abusivamente posta in essere nella cava». Insomma, ricorso respinto, la Gabrielli Effulgence dovrà pagare anche 2.000 euro oltre accessori di legge.

(m.b.)



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