Il Tirreno

Prof precarie da anni, ricorso perso

Prof precarie da anni, ricorso perso

Per una, 23 rinnovi di seguito: l’abilitazione tardiva non fa maturare i requisiti

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MASSA CARRARA. Una serie di rinnovi contrattuali senza limiti per due professoresse e una vita di precariato. Per una professoressa addirittura 23 di seguito, dal 2006 al 2015 mentre per il suo collega “soltanto” sette, dal 2005 al 2016. I due professori sono ricorsi al tribunale chiedendo che fosse riconosciuta l’illegittimità di questa serie di contratti e chiedendo anche il riconoscimento degli scatti di anzianità. Ma il giudice Augusto Lama ha dato loro torto.

I professori infatti lamentavano che non ci fosse una sufficiente indicazione, nei contratti stessi, delle ragioni che servivano a giustificare il ricorso all'assunzione a termine, ma soprattutto lamentavano la violazione del limite massimo di trentasei mesi sulla successione dei contratti a termine.

A bloccare la richiesta di averer gli scatti d’anzianità per una delle due insegnanti arriva la famigerata legge di riforma dell’ambito scolastico del 2015, conosciuta come la “Buona scuola”.

In pratica la donna, dopo quasi undici anni di precariato , è stata immessa in ruolo nel 2016. E questa assunzione funziona come una sorta di sanatoria, per cui gli scatti di anzianità si contano a partire dalla data di assunzione, cancellando di fatto i contratti precedenti. La “stabilizzazione” rappresenta insomma una misura ben più «satisfattiva» di quella per equivalente, cioè rimborso, che sarebbe spettata a chi è stato assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine.

Nell’altro caso invece, l’insegnante, pur non assunta, non si è abilitata che nel 2014 e pertanto, per il giudice, il periodo precedente a quella data «non sarebbero rilevanti ai fini del conteggio del superamento dei trentasei mesi».

Inoltre si fa riferimento alla distinzione tra i due tipi di organico che si formano nelle classsi: quello previsionale e quello di fatto. Il primo, per definire sulla base delle previsioni ipotetiche di alunni presenti; il secondo sulla base del numero degli iscritti. Da qui, nelle sentenze, ne consegue che l’attribuzione della supplenza è stata di volta in volta condizionata dalla definizione degli organici. (l.r.d.)

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