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Sedute dopo il 26, rischio impugnazione

Sedute dopo il 26, rischio impugnazione

A 45 giorni dal voto è possibile discutere solo pratiche urgenti. Casotti e Raffi chiedono spiegazioni

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MASSA. Come previsto tante volte in questi anni di amministrazione alla fine si è arrivati a ridosso della campagna elettorale per l’approvazione del Regolamento Urbanistico, o almeno di quella parte importante che permetta all’atto di essere consegnato alla Regione, senza che scadano i termini.

Dal 26 aprile però, a 45 giorni dal voto, potranno essere discusse in aula soltanto le pratiche urgenti. E quindi, che ne sarà del Ru? Il consiglio aveva già chiesto un parere al segretario comunale di Massa, il quale alla fine si è pronunciato sostenendo che «tutto può essere demandato alla decisione del consiglio comunale».

Cioè, il consiglio comunale dovrebbe poter decidere se continuare a votare atti del Ru anche dopo il 26 aprile oppure no. Ieri mattina durante la conferenza dei capigruppo, i consiglieri Casotti (Psi) e Raffi (gruppo misto) hanno chiesto al presidente Domenico Ceccotti un incontro con il Prefetto perché la comunicazione del segretario generale non li ha convinti.

C’è un motivo per cui ai consiglieri non dovrebbe più essere permesso di votare atti in aula durante il periodo pre-elettorale, se non per atti urgenti. L’art. 38 del Tuel prevede, infatti, che “dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali” i consigli si debbano limitare “ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.

Con tale norma, il legislatore ha voluto evitare che l’organo consiliare in carica possa condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vanno ad incidere sulla formazione della volontà popolare e favorire i consiglieri in carica, che potrebbero anche rivestire la qualità di candidati al rinnovo del Consiglio.

Insomma, si potrebbe prefigurare il reato di “corruzione elettorale”, reato di pericolo astratto, per il quale non è necessario lo scambio dei beni o delle prestazioni, ma solo la promessa o l'accordo tra le due parti.

Sul cosa si debba intendere con “atti urgenti ed improrogabili”, da poter emanare nei 45 giorni antecedenti le elezioni, la dottrina prevalente ritiene che il Consiglio comunale possa deliberare su: adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere; nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso enti, istituzioni od aziende; approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; ratifica delle variazioni di bilancio. L’approvazione di atti per il Regolamento Urbanistico pare non essere prevista. (m.d.a.)

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