Il Tirreno

«Ecco perché Faggeta non deve riaprire»

«Ecco perché Faggeta non deve riaprire»

Legambiente: l’escavazione rischierebbe di provocare l’inquinamento delle acque

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CARRARA. Un no secco all’ipotesi di riapertura di Cava Faggeta arriva da Legambiente in una nota articolata.

Faggeta, si ricorda nel documento, è stata dismessa alla fine degli anni ’80. Nelle more della redazione del piano attuativo di bacino estrattivo (Pabe), prevede l’estrazione di 23.500 metri cubi (pari al 30% di quanto autorizzato nella precedente autorizzazione) mediante la coltivazione in sotterraneo e lavorazioni complementari all’aperto (realizzazione di piazzali, area servizi, taglio blocchi, deposito detriti, ecc.).

E aggiunge: «Va premesso che –sebbene l’art. 113, comma 1 della L.r. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” stabilisca che, in assenza del Pabe, non sono ammesse né l’apertura di nuove cave né la riattivazione di cave dismesse– il Pit consente, fino all’approvazione dei Pabe, la riattivazione di cave dismesse. Questa previsione, concepita per non “ingessare” completamente l’attività estrattiva nei tempi, prevedibilmente lunghi, dell’approvazione dei Pabe, si sta rivelando un cavallo di Troia utilizzato oggi per una vera e propria corsa alla riattivazione delle cave dismesse, al fine di accaparrarsi “diritti acquisiti”, neutralizzando così in anticipo possibili divieti, vincoli e prescrizioni dei futuri Pabe». «Basti pensare - sostiene Legambiente - all’introduzione di alcuni requisiti che dei Pabe autentici, cioè non asserviti agli interessi dell’escavazione, dovrebbero quantomeno prendere in considerazione: eliminare dalle aree estrattive le cave che producono quantità eccessive di detriti, esigere dalle cave in sotterraneo una resa in blocchi superiore a quella delle cave all’aperto, condizionare l’autorizzazione alla rimozione o al recupero idrogeologico e paesaggistico dei ravaneti esistenti, ripristinare gli alvei sepolti da detriti, vietare l’impiego di terre e marmettola nella realizzazione delle vie d’arroc camento e delle rampe di cava, ecc».

Sul piano tecnico, sottolinea Legambiente Carrara: «Il piano non è autorizzabile, per inquinamento delle acque. Anziché dilungarci in una sequela di osservazioni puntuali alle singole relazioni del piano di coltivazione, concentriamo l’attenzione sul problema di fondo: le modalità di lavorazione previste dal piano produrrebbero sicuramente l’inquinamento da solidi sospesi delle acque superficiali e sotterranee. L’eventuale rilascio dell’autorizzazione configurerebbe pertanto un illecito, di cui dovrebbero essere chiamati a rispondere i funzionari (personalmente) e gli enti (politicamente). Conclusioni: piano di coltivazione non autorizzabile. Da quanto detto è evidente che il vizio di fondo del piano di coltivazione (non considerare inquinanti i solidi sospesi trascinati nelle acque superficiali e sotterranee) ha prodotto misure di gestione delle acque meteoriche e dei rifiuti estrattivi inadeguate ad evitare l’inquinamento delle acque, in violazione della legge. Ne consegue che il piano di coltivazione non può essere legittimamente approvato: un’eventuale autorizzazione sarebbe illegittima e configurerebbe responsabilità anche a carico di chi la rilasciasse».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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