Il Tirreno

Prima firma dai carabinieri, poi ruba

Prima firma dai carabinieri, poi ruba

L’uomo aveva provato a mettere a segno un colpo dopo l’adempimento della misura cautelare

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CARRARA. Firmava dai carabinieri e poi cercava di rubare nelle case. Ma il colpo gli è andato male, tanto che l’uomo, Cesare Satori, quarantenne nato a Carrara, è stato condannato sia in primo sia in secondo grado. E la Cassazione ha rigettato il suo ricorso, applicando un’ammenda aggiuntiva di duemila euro per l’inammissibilità dell’impugnazione. In appello Cesare Satori era stato ritenuto dalla corte di Firenze (il reato era stato commesso nel pisano) responsabile del reato di furto tentato aggravato in concorso. Ma i giudici fiorentini avevano ridotto l’aumento di pena per la recidiva, condannandolo a 10 mesi e 20 giorni. Il legale del quarantenne aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando l’omessa motivazione del giudice di primo grado circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Non solo: lamentava pure l’omessa motivazione sulle ragioni poste a fondamento della concreta commisurazione della sanzione penale, nella parte in cui il giudice di appello, riduceva la pena con l’applicazione dell’aumento per la recidiva nella misura di un terzo, anziché come ritenuto dal primo giudice, nella misura di due terzi.

I supremi giudici però hanno respinto il ricorso sulle circostanze attenuanti. Il linguaggio adottato è necessariamente giuridico, ma il punto chiave è quello che si diceva in apertura. «Il diniego nel caso concreto, è giustificato dai precedenti penali dell'imputato, significativi della sua capacità a delinquere, dalla condotta omertosa tenuta in relazione all'identità del correo, nonché dal fatto che il reato era stato compiuto in pendenza di misura cautelare, subito dopo aver adempiuto l'obbligo di presentarsi alla stazione dei Carabinieri...». In sostanza, a detta della Cassazione, «non si tratta, dunque, come ritenuto dal ricorrente, di una doppia valutazione dei medesimi elementi ai fini della commisurazione della pena e della negativa valutazione della ricorrenza delle circostanza attenuanti, ma dell'enunciazione dei motivi di non meritevolezza delle medesime». Insomma, le attenuanti bisogna meritarsele: occorrono «delle plausibili ragioni». E questa volta, non sono state riscontrate. A partire dalla singolare tempistica: prima firmo dai Carabinieri, poi tento un furto.



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