La manifestazione
Fialdini, niente soldi per il carcere
Anche la Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento del dipendente comunale per ingiusta detenzione
MASSA. È l’estate 2008 quando lo scandalo cremazioni sconvolge la città. È agosto, l’8 agosto per la precisione, quando il giudice per le indagini preliminari di Massa emette un’ordinanza di custodia cautelare a carico di Renzo Fialdini. Il dipendente comunale rimarrà in carcere prima, ai domiciliari poi, fino al novembre dello stesso anno. Nell’ambito delle indagini si ipotizzano per lui il reato di associazione a delinquere e corruzione. Ma Renzo Fialdini, dopo anni nelle aule di tribunale, da quella vicenda processuale esce pulitissimo. Assolto in primo grado dal reato di corruzione nel dicembre del 2013, assolto in Cassazione, con sentenza del 2016, da quello di associazione a delinquere. Assolto, dunque, ma costretto al carcere e ai domiciliari nel 2008. Una carcerazione ingiusta secondo Fialdini e sulla carcerazione ingiusta l’articolo 314 del codice penale parla chiaro: «Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile... ha diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». Fialdini, dunque, presenta istanza per la riparazione del danno di fronte alla Corte di appello di Genova che quell’istanza, però, la respinge. Difeso dall’avvocato Adriano Martini, presenta quindi ricorso in Corte di Cassazione. E anche in questo caso arriva il rigetto. Un rigetto che si fonda esso stesso sull’articolo 314 e in particolare sull’ultima frase. Per la Corte di Cassazione è vero che Fialdini è stato assolto ed è uscito pulito dalla vicenda processuale, ma a monte dell’errore giudiziario, che ha fatto scattare la misura cautelare, ci sarebbe «una condotta gravemente colposa, se non addirittura dolosa del ricorrente (leggi: Fialdini), che impedisce di accogliere l’istanza di riparazione; in particolare - puntualizza la Cassazione - vengono valorizzati con riferimento al momento immediatamente precedente l’instaurarsi della detenzione, le condotte riferibili al Fialdini che testimoniano una sua diretta e consapevole frequentazione con il principale artefice dell’intera vicenda». Insomma, la Cassazione - che non giudica il merito, ma la legittimità - ritiene che possa risultare comprensibile la richiesta della misura cautelare da parte del Gip nel 2008, vista la frequentazione del Fialdini con chi era coinvolto nella vicenda cremazioni. Respinge quindi il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali.
Secca la replica dell’avvocato Adriano Martini, difensore di Renzo Fialdini: «È singolare che in un paese civile una persona che vede rovinata la propria vita da una detenzione cautelare ingiusta, si veda poi assolto, ma non ottenga il risarcimento».
Chiara Sillicani
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
