Il Tirreno

de pasquale riprende il testo di pincione 

Per lo statuto del ’92 i beni estimati erano già “pubblici”

di David Chiappuella

CARRARA. «I bacini marmiferi sono patrimonio indisponibile del Comune, e come tali devono essere gestiti, tutelati e valorizzati nell’interesse collettivo»: sembra che con queste poche righe,...

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CARRARA. «I bacini marmiferi sono patrimonio indisponibile del Comune, e come tali devono essere gestiti, tutelati e valorizzati nell’interesse collettivo»: sembra che con queste poche righe, riportate all’artico 2, comma 2, lo “Statuto del Comune di Carrara”, approvato con la deliberazione consigliare n. 35 del 29 febbraio 1992, dall’amministrazione di Alberto Pincione, considerasse già superati i ben estimati, le cave considerate private, sancendo la “proprietà indisponibile” da parte del Comune di tutti i bacini marmiferi presenti sul suo territorio. Pincione fece approvare il primo Statuto comunale di Carrara, un testo su cui in questi giorni si è tornato molto a discutere.

Esaminando l’articolo in questione, anche l’attuale sindaco Francesco De Pasquale ha confermato che già 26 anni fa il Comune si era espresso in modo inequivocabile sul carattere demaniale di tutte le cave carraresi. Proprio per questo motivo nelle linee programmatiche della nuova amministrazione, presentate in consiglio comunale lunedì scorso, non compare alcun accenno ai beni estimati.

«Li consideriamo già superati -ha spiegato De Pasquale- e quindi non li abbiamo neppure menzionati». Secondo qualcuno il sindaco avrebbe liquidato la questione rifacendosi a “norme di oltre 20 anni fa”. In realtà, anche l’articolo 2, comma 2, del vigente Statuto comunale, approvato dal consiglio cittadino il 20 marzo 2012, alla fine della prima amministrazione di Angelo Zubbani, ripete quasi alla lettera ciò che era già stato stabilito da quello del 1992, limitandosi ad aggiungere che «le concessioni per lo sfruttamento degli agri marmiferi sono temporanee ed onerose».

Ciò che affermano entrambi gli Statuti riguardo al carattere pubblico di tutte le cave, però, è rimasto sempre lettera morta, perché finora la cancellazione dei beni estimati non è stata confermata da nessun Regolamento degli agri marmiferi. Lo ha chiarito anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2016.

«Il Comune - recita la sentenza- non si attivò presso i possessori affinché chiedessero il rilascio delle concessioni, né avviò le procedure per regolarizzare i mappali contestati. Nel 1928 una nuova ordinanza del Podestà fissò un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di rilascio delle concessioni. Ma ancora una volta, come nei precedenti tentativi di riordino, non si arrivò ad un risultato utile. Nel 1955 la commissione di esperti incaricata dal Comune di predisporre il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, (…) qualificò i beni estimati come beni di proprietà privata; nondimeno il Comune, fino al 1994, non adottò alcun regolamento». Anche quel testo però, che fu il primo in materia di agri marmiferi comunali, non faceva menzione dei beni estimati.

«È un fatto -conclude la Corte Costituzionale- che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati”. Adesso, però, il nuovo Regolamento degli agri marmiferi, che la maggioranza ha in studio, dovrebbe finalmente correggere questa “svista” plurisecolare, confermando la “proprietà indisponibile” di tutte le cave, come già recitava il primo Statuto comunale di Carrara, approvato nel lontano 1992.

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