Sicurezza
respinto il ricorso dal tar
La foto aerea non è nitida giù il manufatto abusivo
CARRARA. Il Tar ha respinto il ricorso di Francesco Filippelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D'Antone e Enrico Bottone; il suo ricorso era contro il Comune di Carrara, rappresentato...
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CARRARA. Il Tar ha respinto il ricorso di Francesco Filippelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D'Antone e Enrico Bottone; il suo ricorso era contro il Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci, e vi era stato l'intervento “ad opponendum” di Michela Maggiani, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Cervia; obiettivo, l'annullamento dell'ordinanza n. 222 del 26.05.2015 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica - Abusivismo Edilizio del Comune di Carrara, con oggetto: "Ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino, a carico del sig. Francesco Filippelli, per opere abusive eseguite sull'immobile contraddistinto catastalmente con il mappale 356 e 661 foglio 15"; vi era inoltre stata un’altra ordinanza nel maggio del 2016, sempre dello stesso dirigente, con oggetto: "Rettifica ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino - a carico del sig. Francesco Filippelli - per opere abusive eseguite sull'immobile contraddistinto catastalmente con il mappale 356 e 661 foglio 105".
L’abuso sarebbe consistito nell’aver realizzato un muro in diversa posizione rispetto al progetto approvato, e nell’aver realizzato un manufatto accessorio adiacente l’ abitazione principale. La seconda ordinanza imponeva la demolizione di questo manufatto accessorio e basta.
Filippelli, nel suo ricorso, spiegava che il manufatto risaliva agli anni ’30 quando non sarebbe stato necessario munirsi di alcuna autorizzazione edilizia e paesaggistica. E portava a suffragio di questa affermazione, dichiarazioni sostitutive di atto notorio oltre che foto aerea. Ma, spiegano i giudici del Tar, il ricorso è infondato. La dichiarazione di atto notorio può valere come prova (salvo verifica) nell’ambito del procedimento civile ma non nel processo amministrativo nel quale le dichiarazioni di terzi possono acquisire valenza probatoria solo se dedotte ed assunte come prove testimoniali nelle forme appositamente previste dal codice. Inoltre, si fa notare, la fotografia area ha un grado di definizione che non consente di evincere l’esistenza del manufatto di cui il Comune ha ordinato la demolizione.
Da qui, ricorso respinto; il manufatto adiacente alla casa dovrà essere demolito. Filippelli dovrà anche pagare al Comune 2.500 euro più Iva e accessori.
L’abuso sarebbe consistito nell’aver realizzato un muro in diversa posizione rispetto al progetto approvato, e nell’aver realizzato un manufatto accessorio adiacente l’ abitazione principale. La seconda ordinanza imponeva la demolizione di questo manufatto accessorio e basta.
Filippelli, nel suo ricorso, spiegava che il manufatto risaliva agli anni ’30 quando non sarebbe stato necessario munirsi di alcuna autorizzazione edilizia e paesaggistica. E portava a suffragio di questa affermazione, dichiarazioni sostitutive di atto notorio oltre che foto aerea. Ma, spiegano i giudici del Tar, il ricorso è infondato. La dichiarazione di atto notorio può valere come prova (salvo verifica) nell’ambito del procedimento civile ma non nel processo amministrativo nel quale le dichiarazioni di terzi possono acquisire valenza probatoria solo se dedotte ed assunte come prove testimoniali nelle forme appositamente previste dal codice. Inoltre, si fa notare, la fotografia area ha un grado di definizione che non consente di evincere l’esistenza del manufatto di cui il Comune ha ordinato la demolizione.
Da qui, ricorso respinto; il manufatto adiacente alla casa dovrà essere demolito. Filippelli dovrà anche pagare al Comune 2.500 euro più Iva e accessori.
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