Il Tirreno

il ricorso dichiarato inammissibile 

La Cassazione: niente notifica, lo Zazà non paga l’Ici del 2000

La Cassazione: niente notifica, lo Zazà non paga l’Ici del 2000

CARRARA. Il Bagno Zazà non deve pagare l’Ici per l’anno 2000. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha così deciso in merito al ricorso del 2011 proposto dal Comune di Carrara, rappresentato per...

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CARRARA. Il Bagno Zazà non deve pagare l’Ici per l’anno 2000. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha così deciso in merito al ricorso del 2011 proposto dal Comune di Carrara, rappresentato per l’occasione dagli avvocati Mario Contaldi e Franco Batistoni; il ricorso come detto era contro il Bagno Zazà di Boddi & Menconi sas, ma è stato dichiarato inammissibile perché non risulta provata la notifica alla controparte.

Nella sentenza, i giudici della Suprema Corte osservano che il Comune di Carrara ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello che, respingendo l'appello proposto dallo stesso Comune, confermava la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Massa-Carrara aveva accolto il ricorso della società Bagno Zazà di Luciano Boddi ed Eugenia Menconi avverso l'avviso di accertamento concernente l'imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'anno 2000, relativamente allo stabilimento balneare, ritenendo non dovuta l'imposta dal concessionario di bene demaniale in quanto non titolare di diritto di superficie; la Commissione tributaria regionale della Toscana osservava che, qualora l'opera costruita dal concessionario sia destinata a restare nella disponibilità del concedente, il quale la acquisisce al termine del rapporto di concessione, come appunto nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un rapporto obbligatorio, e non alla costituzione di un diritto di superficie, e che tale conclusione è avvalorata dalla necessità di un intervento normativo, quello costituito dalla L. n. 388 del 2000, per estendere ai concessionari di aree demaniali la soggettività passiva a fini Ici. Il Bagno Zazà non si è difeso davanti alla Cassazione.

Secondo il Comune, in sede d’appello il giudice non avrebbe considerato che la concessione demaniale aveva consentito la realizzazione di immobili accatastabili e, in concreto, accatastati, per cui ci si troverebbe di fronte all'attribuzione, in favore del concessionario, del diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione, e la circostanza che la proprietà dello stabilimento balneare fosse destinata a passare al concedente (il Comune ndr), in quanto proprietario del suolo edificato, non è di per sè indice della natura obbligatoria del rapporto, ben potendo il diritto di superficie essere costituito a tempo. Non solo: secondo il Comune, il Giudice di appello non avrebbe neppure considerato che nel caso in cui la concessione sul demanio marittimo, per la gestione di stabilimenti balneari, comporti la possibilità di costruire impianti fissi e non amovibili, si è di fronte alla costituzione di un diritto reale di superficie, e quindi l’Ici andrebbe pagata.

Il problema è che la Cassazione, come detto, non è entrata nel merito e preliminarmente ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica. Dalla documentazione depositata in atti dal Comune, i giudici ricavano la consegna, in data 30/6/2011, all'ufficiale giudiziario (Unep - Corte di Appello di Roma) del ricorso per cassazione, e la spedizione, in data di 1/7/2011, a mezzo del servizio postale di esso, ma non v'è la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente decadenza dalla impugnazione; e in mancanza di attività difensiva del Bagno Zazà, la Corte non si esprime sulle spese del giudizio. Insomma, ricorso inammissibile, l’Ici del 2000 non sarà pagata.

(m.b.)

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