Sicurezza
Esposizione all'amianto, sentenza beffa per gli operai
Respinto in Cassazione il ricorso di alcuni ex lavoratori del Nuovo Pignone: non esiste il danno da paura. Un mese fa lo stesso organo aveva preso una decisione di segno opposto
MASSA. Il datore di lavoro deve risarcire il lavoratore per la paura d’essere di ammalarsi di tumore dopo l’esposizione per anni all’amianto. Questo se sei uno scaricatore di porto a Venezia, ma lo stesso principio non vale a Massa. Due sentenze della Cassazione sul cosiddetto “danno da paura”, due esiti diversi: nel caso veneto lavoratore risarcito, in quello apuano otto ex operai del Nuovo Pignone ricorso respinto e lavoratori condannati a ripagare le spese legali. E ora il caso potrebbe finire alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Le due sentenze della Cassazione arrivano a distanza di un mese l’una dall’altra. Quella del lavoratore veneto, pubblicata il 13 ottobre, fa parlare in tanti «straordinario punto di svolta» nella lotta all’amianto. Un mese dopo, il 17 novembre, la sentenza degli otto apuani racconta un’altra storia.
In pratica nella seconda sentenza si sostiene che un lavoratore esposto all’amianto durante la sua vita lavorativa non ha diritto al risarcimento di danno morale se non è in grado di provare i danni psicologici o psicosomatici. Questa la motivazione che ha portato i giudici a rigettare la richiesta di otto ex operai del Nuovo Pignone spa di ottenere un risarcimento del danno morale per avere svolto la loro attività lavorativa in condizioni di esposizione ad amianto.
Il turbamento psichico insomma non può essere direttamente conseguente all’aver lavorato in un ambiente inquinato. Secondo la Cassazione ci vogliono prove solide. Nel caso veneto le prove sarebbero fornite dalla presenza delle placche pleuriche. Secondo gli esami clinici effettuati il lavoratore, dopo gli accertamenti, aveva fondato timore di temere per la sua vita.
Nella sentenza che riguarda il Nuovo Pignone invece si spiega che «il dipendente che chiede il risarcimento dei danni per l’esposizione ad agenti patogeni pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico, non potendo essere desunto dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato». «Le due sentenze arrivano dalla stessa sezione della Cassazione, divisa in “A” e “B” – spiega il legale degli operai, Nicoletta Cervia – e si tratta della “A”. In un caso il danno da paura esiste, nell’altro no. Il 13 ottobre la Corte ha confermato la sentenza della corte d’appello di Venezia, dicendo che il danno da paura esiste. Sentenza che con tutta probabilità nasce da una costola del nostro primo grado. Adesso a noi dice di no».
Il ricorso degli otto ex Pignone nasce infatti sulla scorta di una sentenza di primo grado del 2013 che aveva riconosciuto 16mila euro a ciascuno di loro per il danno da paura. «Quando tanti colleghi attorno a te si ammalano e muoiono come mosche – chiarisce l’avvocato – è un tipo di danno che si prova con le cosiddette presunzioni». Ma la Corte d’appello ribalta tutto, bisognava provare che la loro vita era stata cambiata. Considerazione confermata dalla Cassazione.
Differenza di vedute che ha lasciato abbastanza allibiti gli avvocati. «È come se la mano destra non sapesse cosa fa la mano sinistra», commenta amara Cervia.
Ora restano due strade. «Intanto chiederemo un risarcimento con la legge Pinto», spiega l’avvocata. Una legge che riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un'equa riparazione. I primi giudizi infatti risalgono al 2005. «Poi, con la collega Volpi, valuteremo se fare ricorso a Strasburgo. Chiaramente non contro il Nuovo Pignone ma contro il nostro Stato».
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