Sicurezza
Perde il ricorso e lascia l’alloggio dell’Erp
Era decaduto per non averlo occupato. Il Tar non l’ha accolto perché presentato tardivamente
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FILATTIERA. Abderrahman Mahfoud, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Cresci e Antonella Venuti Chiocca, dovrà definitivamente lasciare l’alloggio popolare che aveva avuto a Filattiera; ha infatti perso il ricorso al Tar contro il Comune di Filattiera - rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Bertagna - e contro Erp Edilizia Residenziale Pubblica Massa-Carrara, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Leonelli.
Il ricorso era stato presentato per chiedere l’annullamento della determina n. 83 dell’11/04/2012 emessa dal Servizio Segreteria del Comune di Filattiera, con la quale era stata disposta la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio Erp per "non occupazione", e con la quale si ordinava di rendere immediatamente libero da persone e cose lo stesso alloggio e di riconsegnare le chiavi all'ente gestore; si chiedeva inoltre di annullare il provvedimento della Commissione Comunale Alloggi con il quale è stato espresso parere favorevole alla decadenza dall'alloggio di Erp e degli altri provvedimenti collegati.
Il punto chiave è quindi il fatto che l’assegnatario non occupasse con la sua famiglia l’immobile, e questo è il motivo della decadenza dal diritto di poterne avere ancora la disponibilità.
Inizialmente, l’assegnatario faceva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; successivamente - e il cittadino chiedeva e otteneva l’ammissione al gratuito patrocinio - la vicenda veniva portata davanti al Tar della Toscana.
Il ricorso è stato respinto innanzitutto perché tardivo, visto che è stato presentato oltre i 120 giorni dal ricevimento della raccomandata che notificava la decadenza dall’alloggio. E alla luce della irricevibilità e inammissibilità dell’impugnazione, il Tar ha anche revocato il patrocinio a spese dello Stato.
Insomma, il cittadino assegnatario deve restituire l’alloggio e le chiavi.
Il ricorso era stato presentato per chiedere l’annullamento della determina n. 83 dell’11/04/2012 emessa dal Servizio Segreteria del Comune di Filattiera, con la quale era stata disposta la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio Erp per "non occupazione", e con la quale si ordinava di rendere immediatamente libero da persone e cose lo stesso alloggio e di riconsegnare le chiavi all'ente gestore; si chiedeva inoltre di annullare il provvedimento della Commissione Comunale Alloggi con il quale è stato espresso parere favorevole alla decadenza dall'alloggio di Erp e degli altri provvedimenti collegati.
Il punto chiave è quindi il fatto che l’assegnatario non occupasse con la sua famiglia l’immobile, e questo è il motivo della decadenza dal diritto di poterne avere ancora la disponibilità.
Inizialmente, l’assegnatario faceva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; successivamente - e il cittadino chiedeva e otteneva l’ammissione al gratuito patrocinio - la vicenda veniva portata davanti al Tar della Toscana.
Il ricorso è stato respinto innanzitutto perché tardivo, visto che è stato presentato oltre i 120 giorni dal ricevimento della raccomandata che notificava la decadenza dall’alloggio. E alla luce della irricevibilità e inammissibilità dell’impugnazione, il Tar ha anche revocato il patrocinio a spese dello Stato.
Insomma, il cittadino assegnatario deve restituire l’alloggio e le chiavi.
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