Sicurezza
Carrara, per l’ex sindaco Zubbani liquidazione da 19mila euro
Si tratta della integrazione dell’indennità di fine mandato prevista da un decreto ministeriale. Una sorta di Tfr disposto d’ufficio, senza che il diretto interessato ne abbia fatto apposita richiesta
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CARRARA. Fine di un’epoca. E dopo il cambio della guardia, con l’arrivo in Comune dell’amministrazione pentastellata, per l’ex sindaco Angelo Zubbani arriva anche il tempo della liquidazione. Proprio così. Poco meno di ventimila euro (19.015,94): questa la somma che il Comune, con la determinazione numero 98 del 10 agosto scorso del dirigente del settore Affari Generali e Personale, dovrà versare all’ex primo cittadino, entro il prossimo 31 dicembre.
Si tratta, così è messo nero su bianco nella determinazione comunale della «integrazione dell’indennità del sindaco Angelo Zubbani a fine mandato /anno 2012-2017)».
Viene quindi citata la normativa e in particolare: «l’articolo 10 del Decreto del Ministero dell’interno 119/2000 che stabilisce che a fine mandato l’indennità dei sindaci sia integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato».
Poi si parla di cifre. «Acquisiti - si legge sempre nell’atto firmato dal dirigente del settore personale Cristiano Boldrini - i conteggi effettuati dall’Unità operativa trattamento previdenziale, emerge che la cifra da liquidare al sindaco Angelo Zubbani è di 19.015,54 euro. come riferimento al mandato 2012-2017».
Una vera e proria liquidazione. E la normativa parla chiaro: in merito alla decorrenza, si ritiene che il diritto a percepire tale indennità debba essere considerato a partire dalla data di entrata in vigore della L. 265/99 (ovvero dal 21 agosto ’99) in quanto è sin da allora che, si è affermato il diritto a percepire questa sorta di trattamento di fine rapporto.
Quanto alla entità stessa dell’indennità, occorre tener presente che solo con l’entrata in vigore del D.M. 4.4.2000 n. 119 (ovvero dal 28 maggio 2000) sono state rideterminate le nuove misure delle indennità per gli Amministratori locali.
E, spulciando la normativa che regola il trattamento di fine rapporto - si potrebbe definire proprio così- del sindaco si scopre anche che non deve essere l’ex primo cittadino a chiederla ma si procede. Non si ravvisa, così viene spiegato dagli addetti ai lavori, la necessità di apposita richiesta effettuata dall’interessato al fine della corresponsione della indennità di fine mandato, essendo quest’ultima prevista come integrazione dovuta per chi abbia svolto il mandato di sindaco; l’art. 10 del D.M. n. 119, infatti, espressamente recita: «A fine mandato l’indennità dei Sindaci è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all’anno e come base per il calcolo della suddetta indennità, il riferimento è quello relativo all’ultima mensilità percepita». (a.v.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
Si tratta, così è messo nero su bianco nella determinazione comunale della «integrazione dell’indennità del sindaco Angelo Zubbani a fine mandato /anno 2012-2017)».
Viene quindi citata la normativa e in particolare: «l’articolo 10 del Decreto del Ministero dell’interno 119/2000 che stabilisce che a fine mandato l’indennità dei sindaci sia integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato».
Poi si parla di cifre. «Acquisiti - si legge sempre nell’atto firmato dal dirigente del settore personale Cristiano Boldrini - i conteggi effettuati dall’Unità operativa trattamento previdenziale, emerge che la cifra da liquidare al sindaco Angelo Zubbani è di 19.015,54 euro. come riferimento al mandato 2012-2017».
Una vera e proria liquidazione. E la normativa parla chiaro: in merito alla decorrenza, si ritiene che il diritto a percepire tale indennità debba essere considerato a partire dalla data di entrata in vigore della L. 265/99 (ovvero dal 21 agosto ’99) in quanto è sin da allora che, si è affermato il diritto a percepire questa sorta di trattamento di fine rapporto.
Quanto alla entità stessa dell’indennità, occorre tener presente che solo con l’entrata in vigore del D.M. 4.4.2000 n. 119 (ovvero dal 28 maggio 2000) sono state rideterminate le nuove misure delle indennità per gli Amministratori locali.
E, spulciando la normativa che regola il trattamento di fine rapporto - si potrebbe definire proprio così- del sindaco si scopre anche che non deve essere l’ex primo cittadino a chiederla ma si procede. Non si ravvisa, così viene spiegato dagli addetti ai lavori, la necessità di apposita richiesta effettuata dall’interessato al fine della corresponsione della indennità di fine mandato, essendo quest’ultima prevista come integrazione dovuta per chi abbia svolto il mandato di sindaco; l’art. 10 del D.M. n. 119, infatti, espressamente recita: «A fine mandato l’indennità dei Sindaci è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all’anno e come base per il calcolo della suddetta indennità, il riferimento è quello relativo all’ultima mensilità percepita». (a.v.)
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