La manifestazione
Sequestro dei mezzi della Porto, Cassazione dice no a Messineo
La Suprema Corte definisce inammissibile il ricorso presentato dall’ex presidente dell’autorità portuale
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CARRARA. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammibbile il ricorso presentato dall’ex presidente e commissario dell’Autorità portuale di Marina di Carrara, Francesco Messineo, contro il sequestro di parte dei macchinari della Porto Spa. In particolare, il ricorso era stato fatto per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del 9 settembre del 2016 del Tribunale di Massa; l’ordinanza, ricostruiscono i supremi giudici, aveva parzialmente accolto le istanze di riesame del decreti del 23 e 30 agosto 2016 del Gip. Il Gip, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all’articolo 1161 del codice della navigazione (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) aveva disposto il sequestro preventivo di macchinari di vario genere in disponibilità della società «Porto di Marina di Carrara S.p.a.»; l’ordinanza oggetto del ricorso di Messineo, aveva disposto il dissequestro dei veicoli che avevano le caratteristiche previste dal codice della strada per poter circolare, confermando, nel resto i provvedimenti impugnati.
Messineo si era lamentato del fatto che il sequestro colpiva «la quasi totalità dei beni strumentali ed operativi di una sola delle due imprese portuali autorizzate alla movimentazione merci conto terzi nel porto di Marina di Carrara», e lamentava «la mancanza del nesso pertinenziale tra le cose sequestrate ed i fatti criminosi». Inoltre, nel ricorso sosteneva che «Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che in un porto piccolo come quello di Carrara la concessione di parte preponderante delle banchine ad una sola impresa, quella che provvede al carico/scarico conto terzi, determina la trasformazione della struttura in un vero e proprio porto privato a gestione monopolistica». E aggiungeva che a suo avviso anche i mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali «devono essere intesi come “veicoli” alla stregua delle definizioni che ne danno gli articoli 46 e 58 del codice della strada». Non solo: secondo Messineo, non vi era il reato ipotizzato «per l’assenza del requisito della natura abusiva dell’occupazione, posto che comunque la “Porto di Carrara Spa” è munita di autorizzazione ai sensi dell’articolo 16, legge n. 84 del 1994 che di per sé comporta la persistente occupazione della banchina una volta esaurite le operazioni di carico/scarico».
Ma il ricorso è inammissibile, secondo la Cassazione, perché innanzitutto i beni oggetto di sequestro sono «mezzi giganteschi, occupanti aree notevoli che, nel lasso temporale in cui i mezzi di trovano fermi, non impegnati nello svolgimento delle attività portuali, non possono essere utilizzate da altri soggetti». «Risulta, altresì, che la società in questione è titolare di autorizzazione al solo svolgimento delle attività portuali ma non della concessione delle aree demaniali e delle banchine impegnate nelle attività», aggiunge la Cassazione. E ribadisce: «Deve essere precisato che ai fini della sussistenza dell’illecito amministrativo di cui all’art. 1161, comma 2, codice della navigazione, per “veicoli” si devono necessariamente intendere solo quelli effettivamente destinati alla circolazione su strada». E ancora: «È evidente che il sequestro riguarda i (soli) beni per mezzo dei quali il reato è stato consumato e che dunque appare del tutto infondata l’eccepita mancanza della loro pertinenzialità con il reato. Appare altrettanto evidente che la autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 16, legge n. 84 del 1994 all’esercizIo delle attività portuali non è equipollente alla (né sostitutiva della) concessione per l’occupazione delle banchine impegnate nelle operazioni di carico e scarico prevista dal successivo art. 18 e che dunque sussiste la natura “abusiva” dell’occupazione».
La Cassazione critica inoltre l’iniziativa dell’ex presidente: «Messineo non è il legale rappresentante della società titolare dei beni, ma solo dell’Autorità portuale. Quale sia il suo interesse diretto all’accoglimento del ricorso non lo dice; il quarto motivo ne fornisce la cifra (la salvaguardia dell’economia portuale e dell’indotto)». Ma la Cassazione sottolinea che l’interesse «deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente». «Nel caso di specie - aggiungono i giudici - il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro e dunque non potrebbe esserne disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l’interesse a proporre riesame e l’odierno ricorso. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile». E Messineo dovrà pagare 2mila euro in favore della Cassa delle Ammende. (m.b.)
Messineo si era lamentato del fatto che il sequestro colpiva «la quasi totalità dei beni strumentali ed operativi di una sola delle due imprese portuali autorizzate alla movimentazione merci conto terzi nel porto di Marina di Carrara», e lamentava «la mancanza del nesso pertinenziale tra le cose sequestrate ed i fatti criminosi». Inoltre, nel ricorso sosteneva che «Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che in un porto piccolo come quello di Carrara la concessione di parte preponderante delle banchine ad una sola impresa, quella che provvede al carico/scarico conto terzi, determina la trasformazione della struttura in un vero e proprio porto privato a gestione monopolistica». E aggiungeva che a suo avviso anche i mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali «devono essere intesi come “veicoli” alla stregua delle definizioni che ne danno gli articoli 46 e 58 del codice della strada». Non solo: secondo Messineo, non vi era il reato ipotizzato «per l’assenza del requisito della natura abusiva dell’occupazione, posto che comunque la “Porto di Carrara Spa” è munita di autorizzazione ai sensi dell’articolo 16, legge n. 84 del 1994 che di per sé comporta la persistente occupazione della banchina una volta esaurite le operazioni di carico/scarico».
Ma il ricorso è inammissibile, secondo la Cassazione, perché innanzitutto i beni oggetto di sequestro sono «mezzi giganteschi, occupanti aree notevoli che, nel lasso temporale in cui i mezzi di trovano fermi, non impegnati nello svolgimento delle attività portuali, non possono essere utilizzate da altri soggetti». «Risulta, altresì, che la società in questione è titolare di autorizzazione al solo svolgimento delle attività portuali ma non della concessione delle aree demaniali e delle banchine impegnate nelle attività», aggiunge la Cassazione. E ribadisce: «Deve essere precisato che ai fini della sussistenza dell’illecito amministrativo di cui all’art. 1161, comma 2, codice della navigazione, per “veicoli” si devono necessariamente intendere solo quelli effettivamente destinati alla circolazione su strada». E ancora: «È evidente che il sequestro riguarda i (soli) beni per mezzo dei quali il reato è stato consumato e che dunque appare del tutto infondata l’eccepita mancanza della loro pertinenzialità con il reato. Appare altrettanto evidente che la autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 16, legge n. 84 del 1994 all’esercizIo delle attività portuali non è equipollente alla (né sostitutiva della) concessione per l’occupazione delle banchine impegnate nelle operazioni di carico e scarico prevista dal successivo art. 18 e che dunque sussiste la natura “abusiva” dell’occupazione».
La Cassazione critica inoltre l’iniziativa dell’ex presidente: «Messineo non è il legale rappresentante della società titolare dei beni, ma solo dell’Autorità portuale. Quale sia il suo interesse diretto all’accoglimento del ricorso non lo dice; il quarto motivo ne fornisce la cifra (la salvaguardia dell’economia portuale e dell’indotto)». Ma la Cassazione sottolinea che l’interesse «deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente». «Nel caso di specie - aggiungono i giudici - il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro e dunque non potrebbe esserne disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l’interesse a proporre riesame e l’odierno ricorso. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile». E Messineo dovrà pagare 2mila euro in favore della Cassa delle Ammende. (m.b.)
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