Sicurezza
«Spinta dai titolari a fare meno scontrini»
di David Chiappuella
Una barista, dopo un’ispezione a sorpresa, licenziata: sospesa 5 giorni e reintegrata dal giudice
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MASSA. Nel punto vendita cittadino di una nota società di ristorazione - questo almeno emerge dalla sentenza emessa dal giudice del lavoro Augusto Lama - i responsabili locali del servizio avevano imposto alle addette al bar e alla tavola calda di non battere scontrino fiscale per le vendite relative a consumazioni minime, come ad esempio un caffè, una bevanda, una “brioche” e simili.
Il relativo denaro veniva conservato in una cassettina informale, di cartone, accanto alla cassa ufficiale dell’esercizio, per poi recuperare gli incassi così ottenuti per scontrinare fittiziamente, cioè senza alcuna reale operazione corrispondente, presunte vendite di prodotti più articolati, come, ad esempio, i menù, che invece comprendevano più prodotti e quindi offrivano un’immagine maggiormente produttiva dell’esercizio. Tutto questo - sempre stando alla ricostruzione del giudice - fruttava ai responsabili locali del servizio premi di produzione ed incrementi stipendiali a essi collegati, mantenendo alto il fatturato di vendita dell’esercizio, così da evitare riduzioni del personale e, addirittura, l’eventuale chiusura del punto vendita.
I lavoratori del bar, però, non ricevevano benefici reddituali, se non in termini del tutto trascurabili. L’esecuzione delle direttive imposte, semmai, esponeva questi ultimi a gravi rischi in caso di ispezioni a sorpresa e sotto copertura, operate dalla direzione generale dell’azienda, ignara di quello che avveniva nel suo punto vendita massese.
Questo è capitato - ed eccoci al caso preso in esame in tribunale - ad una barista, dipendente a tempo indeterminato di tale società dall’8 luglio 1995 al 26 febbraio 2016, per aver effettuato, tra il 20 ed il 26 gennaio 2016, 22 operazioni di vendita senza emettere scontrino. A seguito di ciò la dipendente veniva sottoposta a provvedimento disciplinare e licenziata “per giusta causa”. La donna, però, ha presentato contro l’azienda un ricorso che il giudice del lavoro Augusto Lama ha accolto parzialmente, annullando il licenziamento come illegittimo, “non ricorrendo gli estremi della giusta causa” e condannando la società a risarcire la lavoratrice con una cifra pari a 10 mensilità. Nella sentenza il magistrato precisa che la barista ha effettivamente mancato di emettere le 22 ricevute fiscali, ma che è stata indotta a ciò da una “particolare condizione soggettiva e psicologica”, provocata da “illegittime direttive dei suoi diretti superiori, attuate anche con indebite pressioni e minacce di conseguenze sul piano lavorativo”. Alla luce di tutto questo Lama stabilisce che la giusta sanzione da adottare nei confronti della lavoratrice sia quella della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 giorni, misura già applicata e scontata. La donna, dunque, potrà tornare immediatamente al suo posto di lavoro, mentre la società è stata condannata a rifonderle anche le spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, per una cifra di 3.500 euro. La ditta, probabilmente, aprirà adesso un’inchiesta interna nei confronti dei suoi responsabili locali. Se le irregolarità commesse all’interno del punto vendita massese sono venute alla luce è stato proprio grazie all’impegno del giudice Lama. Il magistrato, infatti, per appurare la verità dei fatti, ha disposto un’istruttoria molto rigorosa, ascoltando le testimonianze dei superiori e delle colleghe della ricorrente. Queste ultime, infatti, hanno spiegato che il precedente direttore del punto vendita era a conoscenza delle prassi illegittime, mentre il suo successore, probabilmente, no. Le lavoratrici del bar hanno anche riferito della mancata tutela da parte del rappresentante sindacale, al quale era stata riferita l’anomala prassi a loro imposta. Egli, però, avrebbe suggerito di non portare la questione all’attenzione degli organi direttivi della società.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Il relativo denaro veniva conservato in una cassettina informale, di cartone, accanto alla cassa ufficiale dell’esercizio, per poi recuperare gli incassi così ottenuti per scontrinare fittiziamente, cioè senza alcuna reale operazione corrispondente, presunte vendite di prodotti più articolati, come, ad esempio, i menù, che invece comprendevano più prodotti e quindi offrivano un’immagine maggiormente produttiva dell’esercizio. Tutto questo - sempre stando alla ricostruzione del giudice - fruttava ai responsabili locali del servizio premi di produzione ed incrementi stipendiali a essi collegati, mantenendo alto il fatturato di vendita dell’esercizio, così da evitare riduzioni del personale e, addirittura, l’eventuale chiusura del punto vendita.
I lavoratori del bar, però, non ricevevano benefici reddituali, se non in termini del tutto trascurabili. L’esecuzione delle direttive imposte, semmai, esponeva questi ultimi a gravi rischi in caso di ispezioni a sorpresa e sotto copertura, operate dalla direzione generale dell’azienda, ignara di quello che avveniva nel suo punto vendita massese.
Questo è capitato - ed eccoci al caso preso in esame in tribunale - ad una barista, dipendente a tempo indeterminato di tale società dall’8 luglio 1995 al 26 febbraio 2016, per aver effettuato, tra il 20 ed il 26 gennaio 2016, 22 operazioni di vendita senza emettere scontrino. A seguito di ciò la dipendente veniva sottoposta a provvedimento disciplinare e licenziata “per giusta causa”. La donna, però, ha presentato contro l’azienda un ricorso che il giudice del lavoro Augusto Lama ha accolto parzialmente, annullando il licenziamento come illegittimo, “non ricorrendo gli estremi della giusta causa” e condannando la società a risarcire la lavoratrice con una cifra pari a 10 mensilità. Nella sentenza il magistrato precisa che la barista ha effettivamente mancato di emettere le 22 ricevute fiscali, ma che è stata indotta a ciò da una “particolare condizione soggettiva e psicologica”, provocata da “illegittime direttive dei suoi diretti superiori, attuate anche con indebite pressioni e minacce di conseguenze sul piano lavorativo”. Alla luce di tutto questo Lama stabilisce che la giusta sanzione da adottare nei confronti della lavoratrice sia quella della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 giorni, misura già applicata e scontata. La donna, dunque, potrà tornare immediatamente al suo posto di lavoro, mentre la società è stata condannata a rifonderle anche le spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, per una cifra di 3.500 euro. La ditta, probabilmente, aprirà adesso un’inchiesta interna nei confronti dei suoi responsabili locali. Se le irregolarità commesse all’interno del punto vendita massese sono venute alla luce è stato proprio grazie all’impegno del giudice Lama. Il magistrato, infatti, per appurare la verità dei fatti, ha disposto un’istruttoria molto rigorosa, ascoltando le testimonianze dei superiori e delle colleghe della ricorrente. Queste ultime, infatti, hanno spiegato che il precedente direttore del punto vendita era a conoscenza delle prassi illegittime, mentre il suo successore, probabilmente, no. Le lavoratrici del bar hanno anche riferito della mancata tutela da parte del rappresentante sindacale, al quale era stata riferita l’anomala prassi a loro imposta. Egli, però, avrebbe suggerito di non portare la questione all’attenzione degli organi direttivi della società.
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