La manifestazione
sentenza
«È stato lavoro subordinato»
La Asl 1 dovrà risarcire con quasi 29mila euro una dottoressa precaria
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MASSA. Ha lavorato per quasi 5 anni e mezzo all’Asl 1 di Massa-Carrara come dirigente medico, con contratti da precaria, svolgendo però le stesse funzioni dei colleghi assunti con regolare contratto, eccetto il servizio di guardia medica. Per questo l’Asl dovrà adesso risarcirla con quasi 29 mila euro, più gli interessi.
A stabilirlo è stato il giudice del lavoro Augusto Lama, il quale ha accolto parzialmente il ricorso presentato da una dottoressa contro l’Asl 1. La donna è un medico generico che, dal 9 luglio 2004 al 31 dicembre 2009, ha prestato servizio all’unità di accettazione ed urgenza del vecchio ospedale di Massa per 24 ore settimanali, con “contratti di affidamento di incarico libero professionale a tempo parziale”. Contratti che nella sentenza emessa dal giudice Lama vengono definiti illegittimi, “per violazione dei limiti temporali e delle finalità di utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili”.
In sostanza, secondo il magistrato, i contratti a tempo determinato “sono serviti a dissimulare un unico, vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso effettivamente tra le parti stesse”. L’Asl, dunque, dopo i primi 3 contratti da precaria, avrebbe dovuto provvedere a stabilizzare questa dipendente, come previsto dalla legge e non continuare a rinnovarle contratti a termine. Questa inadempienza è costata all’Azienda sanitaria locale la condanna a risarcire la dottoressa per il danno relativo alla mancata assunzione a tempo indeterminato, attraverso il pagamento di 28. 794, 81 euro. La somma è pari alle differenze retributive, accertate da una ctu disposta dal giudice Lama in istruttoria, tra il trattamento previsto a livello contrattuale collettivo, quanto a retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto nel caso in cui “tra le parti fosse stato riconosciuto ed attuato un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Il risarcimento è comprensivo anche di “rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno di cessazione dei singoli rapporti di lavoro stessi al saldo effettivo”. L’Asl, inoltre, è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio, per una cifra di 6mila euro.
(d.c.)
A stabilirlo è stato il giudice del lavoro Augusto Lama, il quale ha accolto parzialmente il ricorso presentato da una dottoressa contro l’Asl 1. La donna è un medico generico che, dal 9 luglio 2004 al 31 dicembre 2009, ha prestato servizio all’unità di accettazione ed urgenza del vecchio ospedale di Massa per 24 ore settimanali, con “contratti di affidamento di incarico libero professionale a tempo parziale”. Contratti che nella sentenza emessa dal giudice Lama vengono definiti illegittimi, “per violazione dei limiti temporali e delle finalità di utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili”.
In sostanza, secondo il magistrato, i contratti a tempo determinato “sono serviti a dissimulare un unico, vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso effettivamente tra le parti stesse”. L’Asl, dunque, dopo i primi 3 contratti da precaria, avrebbe dovuto provvedere a stabilizzare questa dipendente, come previsto dalla legge e non continuare a rinnovarle contratti a termine. Questa inadempienza è costata all’Azienda sanitaria locale la condanna a risarcire la dottoressa per il danno relativo alla mancata assunzione a tempo indeterminato, attraverso il pagamento di 28. 794, 81 euro. La somma è pari alle differenze retributive, accertate da una ctu disposta dal giudice Lama in istruttoria, tra il trattamento previsto a livello contrattuale collettivo, quanto a retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto nel caso in cui “tra le parti fosse stato riconosciuto ed attuato un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Il risarcimento è comprensivo anche di “rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno di cessazione dei singoli rapporti di lavoro stessi al saldo effettivo”. L’Asl, inoltre, è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio, per una cifra di 6mila euro.
(d.c.)
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