Il dolore
Ditta Costa Mauro: per il Tar non c’è inquinamento
L’azienda di rifiuti di Albiano vince l’ennesimo ricorso Sospesi i provvedimenti impugnati, se ne riparla il 5 dicembre
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ALBIANO MAGRA. Piomba nel bel mezzo della campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Aulla l’ennesima vittoria della ditta Costa di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. L’impresa, guidata dall’imprenditore spezzino Mauro Costa, gravemente danneggiata dall’incendio del 31 luglio scorso, torna a cantare vittoria, dopo che, lo scorso mercoledì 31 maggio, il Tar ha dato nuovamente ragione all’azienda di lavorazione dei rifiuti.
Tutto parte dal ricorso presentato dalla ditta Mauro Costa, rappresentata dagli avvocati Daniela Anselmi, Sarah Garabello, Fabio Colzi, contro il Comune di Aulla, e nei confronti della Provincia di Massa-Carrara. Obiettivo, raggiunto, del ricorso era la sospensione dell’esecutività dell'ordinanza n. 20 del 20 aprile 2017, a firma del dirigente comunale del 1° settore, con oggetto: "Impresa Costa Mauro S.a.s., via Casalina 11 - Albiano Magra, ordinanza di divieto attività nel capannone A, fino all'ottenimento di autorizzazione regionale agli scarichi", e dell'analoga ordinanza n. 21 del 21 aprile 2017, a firma dello stesso dirigente. Scrivevano i giudici: «Considerato che dai provvedimenti impugnati, recanti divieto di attività nel capannone e nei piazzali antistanti, sembra derivare per la ricorrente un grave ed immediato pregiudizio nel periodo intercorrente fino alla prima camera di consiglio utile ai fini della trattazione della domanda cautelare»; e ancora, alla luce della nota del Comune di Aulla del 28 febbraio 2017 «nella quale si dà atto dell'attuale insussistenza di alcuna forma di inquinamento dell'acqua di falda, come accertato dalla società Gaia Servizi Idrici, in risposta alla richiesta di verifica formulata dalla stessa Amministrazione comunale», «ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per la concessione della richiesta di misura cautelare provvisoria», in assenza di accertate ragioni contrarie pregiudizievoli per l'interesse pubblico, il Tar accoglie la richiesta e sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Nell’ordinanza di mercoledì scorso il Tar della Toscana, tra l’altro, scrive che «appare dubbia la competenza comunale in merito e, comunque, i provvedimenti impugnati contrastano con quanto dichiarato dalla Regione Toscana con nota 21 aprile 2017 e di tanto non forniscono conto. Quindi, considerato che non sembrano sussistere situazioni di inquinamento ambientale, il Tar per la Toscana (sezione seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dei provvedimenti impugnati», fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017
Gianluca Uberti
©RIPRODUZIONE RISERVATA .
Tutto parte dal ricorso presentato dalla ditta Mauro Costa, rappresentata dagli avvocati Daniela Anselmi, Sarah Garabello, Fabio Colzi, contro il Comune di Aulla, e nei confronti della Provincia di Massa-Carrara. Obiettivo, raggiunto, del ricorso era la sospensione dell’esecutività dell'ordinanza n. 20 del 20 aprile 2017, a firma del dirigente comunale del 1° settore, con oggetto: "Impresa Costa Mauro S.a.s., via Casalina 11 - Albiano Magra, ordinanza di divieto attività nel capannone A, fino all'ottenimento di autorizzazione regionale agli scarichi", e dell'analoga ordinanza n. 21 del 21 aprile 2017, a firma dello stesso dirigente. Scrivevano i giudici: «Considerato che dai provvedimenti impugnati, recanti divieto di attività nel capannone e nei piazzali antistanti, sembra derivare per la ricorrente un grave ed immediato pregiudizio nel periodo intercorrente fino alla prima camera di consiglio utile ai fini della trattazione della domanda cautelare»; e ancora, alla luce della nota del Comune di Aulla del 28 febbraio 2017 «nella quale si dà atto dell'attuale insussistenza di alcuna forma di inquinamento dell'acqua di falda, come accertato dalla società Gaia Servizi Idrici, in risposta alla richiesta di verifica formulata dalla stessa Amministrazione comunale», «ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per la concessione della richiesta di misura cautelare provvisoria», in assenza di accertate ragioni contrarie pregiudizievoli per l'interesse pubblico, il Tar accoglie la richiesta e sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Nell’ordinanza di mercoledì scorso il Tar della Toscana, tra l’altro, scrive che «appare dubbia la competenza comunale in merito e, comunque, i provvedimenti impugnati contrastano con quanto dichiarato dalla Regione Toscana con nota 21 aprile 2017 e di tanto non forniscono conto. Quindi, considerato che non sembrano sussistere situazioni di inquinamento ambientale, il Tar per la Toscana (sezione seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dei provvedimenti impugnati», fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017
Gianluca Uberti
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