Il Tirreno

Confcommercio, così furono assolti Boccardi e la Giudice 

Confcommercio, così furono assolti Boccardi e la Giudice 

Accusati di appropriazione indebita: per un periodo, prescritti per l’ultimo lasso di tempo, perché il fatto non costituisce reato  

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MASSA. Ecco perché furono assolti dall’accusa di appropriazione indebita, lo scorso dicembre, Franco Boccardi e la moglie Maria Giudice; sono state rese note infatti le motivazioni per cui fu decisa l’assoluzione della coppia, da parte del giudice Giovanni Sgambati. Nello specifico, l’accusa per Boccardi era di essersi appropriato di 10mila euro, quale dipendente della Confcommercio, avendo incassato - senza autorizzazione - cinque assegni, il maggiore dei quali da 2.300 euro; per la moglie Maria Giudice, in qualità di contabile dipendente della Ascomtur, di aver incassato e tenuto assegni per 41.200, il maggiore dei quali da 11.000 nel settembre del 2009.
I fatti contestati risalivano fino al giugno 2010; all’Ascomtur era affidata anche la contabilità della Confcommercio, della Associazione Commercio e Turismo di Massa e della Ascomfidi srl.
Si erano costituite le parti civili Norberto Ricci, in qualità di presidente del Cda di Confcommercio di Massa Carrara con sede a Massa Via Massa Avenza 30, rappresentato dall’avvocato Laura Marchiò; Fabrizio Neri in qualità di Presidente del Cda di Ascomtur Servizi e quale presidente dell’Associazione Commercio e Turismo Massa, anch’egli assistito dall’avvocato Laura Marchiò; gli imputati erano invece difesi dall’avvocato Alberto Antognetti del foro della Spezia.
Il pm aveva chiesto un anno e sei mesi di reclusione e 900 euro di multa per entrambi; le due parti civili, entrambe una provvisionale di 30mila euro.
Nella motivazione, si ricostruisce che marito e moglie erano stati mandati a processo con citazione diretta a giudizio. Fra i testimoni, Fabrizio Neri aveva raccontato di essersi deciso a presentare querela: aveva detto che che non si era “addentrato nella documentazione contabile”, ma che comunque aveva notato che la signora Giudice se ne occupava in maniera del tutto autonoma e si era pertanto insospettito per la ripetuta e continua carenza di liquidità. I conti, quindi “non gli tornavano“.
Si era quindi preoccupato di individuare qualcuno che potesse fare i controlli del caso, in particolare con riguardo ai movimenti di cassa della soc. Ascomtur Servizi e delle società collegate. Venne quindi incaricato di fare verifiche in proposito Almo Cacciatore, all’epoca consigliere nel Cda di Confcommercio, esperto e pratico del settore per essersene occupato nel corso degli anni. Vennero quindi date disposizioni affinché i dipendenti dessero a lui tutte le informazioni necessarie; e Cacciatore gli aveva riferito che aveva difficoltà ad avere documentazione aggiornata dalla Giudice.
Era quindi emersa - raccontò Neri - una “scorretta prassi” nell’utilizzo di assegni bancari intestati alle varie società e che venivano “cambiati” in contante presso i vari istituti di credito, operazione in molti casi effettuata in banca da Maria Giudice. Era stato precisato che Franco Boccardi, dipendente di Confcommercio, era il marito della Giudice, ed era figlio di Lotario Boccardi legale rappresentante di Ascomtur, i cui uffici erano nella medesima palazzina. Come teste, Norberto Ricci aveva spiegato che per i suoi molteplici impegni non aveva modo di seguire l’amministrazione.
Maria Giudice da parte sua aveva spiegato di essere stata assunta nel 1992; in merito ai prelievi contestati, ha specificato di aver sempre operato su disposizioni dell’amministratore della società che aveva il conto corrente, che aveva richiesto — come era prassi - di prelevare una determinata somma per avere disponibilità di contante. La Giudice ha spiegato che il denaro era spesso utilizzato per pagare il rimborso spese agli amministratori. Franco Boccardi ha dichiarato che presso la Confcommercio si occupava “dell’assunzione dei dipendenti delle ditte nostre clienti” per cui era spesso fuori degli uffici per la necessità di svolgere rapporti esterni con i vari uffici; ha quindi spiegato che, proprio perché era noto che la sua attività lo portava spesso fuori dagli uffici, veniva “chiamato se c’era da fare questi cambi assegni e mi veniva detto “Cambia l’assegno e portaci...” cioè per quanto riguarda questa cosa qui facevo semplicemente il fattorino, andavo in banca, cambiavo l’assegno e lo riportavo a chi me lo aveva...”
Si ricostruisce che venne poi a mancare Lotario Boccardi e che l’indagine di Almo Cacciatore conduce a contestazioni sollevate nel 2011, quindi successive al fatto luttuoso.
Nelle motivazioni in cui il giudice manda assolti gli imputati, si sottolinea fra l’altro che «deve ritenersi manchi la prova definitiva che i due imputati possano aver agito con la consapevolezza di una lecita destinazione del denaro che poi è stato trattenuto». «Va ricordato inoltre che da parte dell’accusa è totalmente mancato un accertamento in merito ai compensi e rimborsi corrisposti ai dirigenti dell’associazione (circostanza taciuta da parte degli stessi enti querelanti). Non è quindi dato comprendere a quanto ammontassero, come venissero corrisposti, come fossero stati deliberati, ecc. E’ ipotizzabile — nel senso che non può essere escluso — che la spiegazione poi offerta abbia voluto tardivamente “coprire” la percezione di quei compensi da parte del loro congiunto, mentre al momento il prelievo e il versamento del contante vennero effettuati nella consapevolezza che si trattasse di somme consegnate legittimamente al Lotario Boccardi perché dovutegli (o comunque trattenute nell’ignoranza incolpevole di una non debenza, data l’irregolare gestione della cassa degli enti). Ed è quindi chiaro, ad avviso del tribunale, che sussista un ragionevole dubbio che i due possano aver agito con la convinzione della sussistenza di un diritto all’incasso delle somme portate dai titoli consegnati da parte degli amministratori ed in particolare del Boccardi Lotario».
In definitiva: il tribunale ritiene, in primo luogo, «che vada pronunciata sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per quanto concerne i fatti contestati e per le condotte ricomprese nel periodo fino al 5.6.2009, mentre ricorrono gli estremi per l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530 2° comma per i fatti contestati e le altre condotte successive; e quindi assolti perché il fatto non costituisce reato».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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