Sicurezza
Articolo 580 del codice penale, condanne dai 5 ai 12 anni
Il procuratore capo Aldo Giubilaro e il sostituto Marco Mansi hanno citato l’articolo 580 del codice penale: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne...
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Il procuratore capo Aldo Giubilaro e il sostituto Marco Mansi hanno citato l’articolo 580 del codice penale: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni elencate dall’articolo del codice penale. L'agevolazione può avvenire anche per omissione, se in capo all'agente vi è un obbligo giuridico di impedire l'evento». In queste righe i magistrati cercheranno di capire se gli indagati hanno commesso reato o meno con la loro condotta.
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