Sicurezza
Scarichi irregolari al monte, ammenda confermata
CARRARA Un imprenditore del marmo, Ferruccio Corsi, aveva presentato ricorso in Cassazione, per vedersi annullata un'ammenda; ma la Cassazione ha confermato la condanna. Tutto parte dalla sentenza...
CARRARA
Un imprenditore del marmo, Ferruccio Corsi, aveva presentato ricorso in Cassazione, per vedersi annullata un'ammenda; ma la Cassazione ha confermato la condanna. Tutto parte dalla sentenza del novembre del 2013, con la quale il Tribunale di Massa dichiarava Ferruccio Corsi responsabile del reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs 152/2006 (testo unico ambientale); questo perché, quale amministratore della Cremomarmi, azienda di escavazione di marmo, "effettuava, in assenza della prescritta autorizzazione e senza aver presentato il piano di gestione delle acque piovane di dilavamento entro il 16 marzo 2010 (termine dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale toscana del 2006 n. 20), scarichi di acque piovane di dilavamento provenienti dall'area di cava attraverso una tubazione in ferro"; la condannava era stata alla pena di 1.400 euro di ammenda.
Nel suo appello, l'imprenditore - ricostruisce la Cassazione - argomenta che il testo unico per l'ambiente demanda alla normativa regionale la disciplina delle acque piovane di dilavamento e che, pertanto, nel caso di specie, essendo oggetto di contestazione le acque meteoriche dilavanti e non le acque del ciclo di produzione, la normativa applicabile era quella legata alla legge regionale; e una eventuale violazione non è penalmente rilevante in quanto integra solo un illecito amministrativo. Dalla Corte di Appello, trattandosi si appello su una ammenda, il procedimento è passato alla Cassazione. Per spiegare che il ricorso è infondato, i giudici della Suprema Corte osservano che il testo unico ambiente demanda alla normativa regionale la disciplina "delle acque meteoriche di dilavamento". Si dà poi, nella sentenza, una descrizione di cosa si intenda per acque meteoriche dilavanti (Amd), che sono suddivise in acque meteoriche dilavanti non contaminate (Adnc) e acque meteoriche dilavanti contaminate (Amc). Vi è poi un elenco delle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche dilavanti di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
In questo caso - si ricorda - è stato accertato che l'imputato, quale amministratore della società Cremomarmi, convogliava le acque meteoriche dilavanti (Amd) attraverso una tubazione in ferro che scaricava in un accumulo d'acqua posto in un angolo della cava inferiore. "Lo scarico non era autorizzato né era stato presentato il piano di gestione delle Amd nei termini previsti. Pertanto, la violazione contestata all'imputato comporta la sanzione penale di cui all'art. 137, comma 9 d.lgs. 152/2006" (testo unico ambiente). La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente affermato la rilevanza penale della condotta contestata al ricorrente ed applicato la relativa sanzione. L'imprenditore dovrà pagare anche le spese processuali.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
