Sicurezza
Niente domiciliari al boss che spacciava in Candia
Nella casa di Mirco Zaccagna erano stati trovati quindici chilogrammi di hashish La Cassazione dice no alla difesa. La squadra mobile aveva fatto il blitz un anno fa
MASSA. Aveva chiesto i domiciliari, ma anche la cassazione, come aveva fatto il riesame di Genova, ha rigettato il suo ricorso decidendo che Mirco Zaccagna, quarantenne massese, deve restare in carcere, come aveva stabilito il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa Ermanno De Mattia. Zaccagna, oltre a custodire nella sua abitazione in Candia oltre 15 chilogrammi di hashish aveva 400 grammi di cocaina, 40 di eroina e due pistole rubate. A scoprirlo erano stati gli uomini della squadra mobile, guidati da Antonio Dulvi Corcione. Era aprile del 2016 e il blitz della polizia aveva portato all’arresto di quattro uomini, tutti massesi e pregiudicati. Il boss per gli inquirenti era Zaccagna. Gli altri esponenti di secondo livello. Quello nel Candia era il covo della banda dedita al narcotraffico: lì arrivava la droga, proveniente perlopiù dalla Lombardia, veniva tagliata, pesata, e poi rivenduta tra Massa e Carrara. Lì si contavano i soldi e si facevano affari. Un giro davvero notevole.
Erano mesi che gli agenti avevano gli occhi puntati su quella abitazione. Da quando, ai sospetti che i quattro non avessero mai smesso di spacciare si sono aggiunti gli esposti dei residenti che avevano notato movimenti strani. Corcione e i suoi hanno fatto due più due e sono scattate le manette. Prima però la squadra mobile, dotati anche di strumentazioni nuove, ha fatto numerosi appostamenti con un drone e gli infrarossi. Con quelli controllavano come talpe i movimenti della banda, anche all’interno dell’abitazione. E lo hanno fatto per mesi, fino a quando le prove della loro attività illecita erano schiaccianti.
La cassazione , nonostante il ricorso dell’avvocato Giovanna Barsotti ha respinto le motivazioni della difesa che chiedeva i domiciliari: «È legittimo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari presso una struttura di recupero quando alla relativa istanza non sia allegata la prescritta documentazione ovvero quando risulti accertato che il programma di riabilitazione proposto sia del tutto inadeguato, generico o non personalizzato». Non solo: «L’articolo 89, comma 2, d.p.r. numero 309 del 1990, se, in linea di principio, impone, quando è presentata istanza di sottoposizione a programma terapeutico, la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari salvo se ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza».
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