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Chi uccide animali rischia fino a 2 anni

L'uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è...

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L'uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni». Il maltrattamento di animali è punito dall'art 544-ter del codice penale, secondo cui "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. L'articolo 727 del codice penale, infine, punisce l'abbandono di animali secondo questa dicitura: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

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