Il Tirreno

Così la Cassazione le diede ragione

Così la Cassazione le diede ragione

Un punto a favore di Eleonora ma la prescrizione potrebbe essere vicina

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CARRARA. C’è un problema di prescrizione ormai incombente nella delicata vicenda del testamento (e dell’eredità), sul piano penale, eppure - come abbiamo scritto ieri - la Corte di Cassazione nei mesi scorsi aveva dato un parere a favore delle tesi di Eleonora Vita e del suo avvocato, Maurizio Campo. La Suprema Corte era stata chiamata a giudicare sulla richiesta di annullamento della sentenza emessa il 26 maggio del 2015 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca, che aveva dichiarato non doversi procedere, con la formula “perché il fatto non sussiste”, nei confronti di Pierluigi Chiappetta, Alberto Manfredi e Gianna Baratta, imputati del reato di falso; erano accusati, in concorso tra loro: Alberto Manfredi e Gianna Baratta “in qualità di testimoni e firmatari dell’atto pubblico testamentario redatto in data 13.01.2005 dal notaio Francesco Rizzo (deceduto), Pierluigi Chiappetta, nella qualità di nipote della "de cuius" e beneficiario del testamento, attestavano - questo il capo di imputazione - falsamente l'autenticità della sottoscrizione della scheda testamentaria apparentemente effettuata in presenza del notaio Rizzo, di Alberto Manfredi e Gianna Baratta da parte di Bernardina Fornaciari e pubblicata dal Conservatore dell'Archivio di Lucca il 12 settembre 2006, fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità. In Viareggio il 13 gennaio 2005". La Suprema Corte aveva accolto il ricorso proposto dalla parte civile Eleonora Vita. Fra le altre cose, si ricorda che la sentenza di non luogo a procedere può essere emessa «in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione». E la Suprema Corte aggiunge che in sede di udienza preliminare erano stati compiuti «degli apprezzamenti del merito inibiti all'esito dell'udienza preliminare» stessa. Il riferimento è al giudizio «sulla maggiore aderenza a criteri scientifici delle metodiche utilizzate da alcuni consulenti piuttosto che altri, tanto da ritenere più "convincenti" gli accertamenti tecnici a favore degli imputati. Tali valutazioni, inoltre, appaiono contraddittorie e, comunque, non supportate da valide argomentazioni che ne supportino la fondatezza».

Insomma, la sentenza di proscioglimento era stata annullata con rinvio per nuovo esame ad altro Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lucca «il quale, ferme restando le competenti ed autonome valutazioni di merito, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra affermati».

La parte penale ha, come detto, la prescrizione in agguato, e non è assolutamente detto che nella nuova udienza preliminare si giunga a conclusione diversa rispetto alla prima. Però, il pronunciamento della Cassazione, annullando il proscioglimento, aveva se non altro attestato che la posizione di Eleonora era meritevole di ulteriore approfondimento.

(m.b.)

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