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Scandalo cremazioni Associazione defunti si rivolge all’Europa

Scandalo cremazioni Associazione defunti si rivolge all’Europa

L’avvocato Pianini annuncia un ricorso alla corte di giustizia Dopo la sentenza della cassazione la via civile è in salita

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MASSA. «Non credo ci siamo i presuppoosti per fare una causa civile, stiamo però valutando di rivolgerci alla corte di giustizia europea perché non è possibile dire in una sentenza (la Cassazione) che le nostre richieste di risarcimento al Comune sono eccentriche, dato che Euroservizi svolgeva un servizio pubblico e sebbene l’ex funzionario non è stato condannato è pur sempre vero che quell’appalto all’azienda che poi ha combinato quello scandalo lo aveva dato l’amministrazione comunale». È amareggiato l’avvocato Emiliano Pianini, il legale che ha rappresentato le 120 famiglie che in questi anni hanno chiesto giustizia per i loro cari. Defunti cremati più alla volta e poi dispersi nel nulla. A qualcuno nell’urna hanno messo della sabbia. «Non ci fermiamo - continia l’avvocato - non vogliamo farlo. Andremo in Europa perché Secondo noi la corte di appello di Genova aveva centrato la questione, seppure anche in quell’occasione il collegio non aveva ritenuto il Comune responsabile». Il Comune si era opposto alla sua chiamata in causa nell’affaire, costituendosi parte civile da subito. «Il ricorso proposto dalle parti civili, poiché, essendo basato sulla problematica relativa al "rapporto di immedesimazione organica tra il fatto del dipendente e le funzioni pubbliche", non affronta in alcun modo il tema concernente il "nesso che deve sussistere tra il fatto di reato e le mansioni del dipendente", ossia giusto il punto alla stregua del quale il tribunale ha motivato la mancata condanna del Comune, fatto proprio anche dalla corte d'appello, al di là dell'estensione della condanna pronunciata nei confronti del dipendente Fialdini. Mentre, quanto al secondo motivo del ricorso medesimo, con cui si lamenta l'assenza di una reale indagine circa "l'effettiva vigilanza esercitata dagli organi dell'amministrazione", si rileva il carattere eccentrico della doglianza, non potendo l'ente essere chiamato nel presente processo "a rispondere di 'fatti propri', ma solo di fatti del dipendente accusato"; ciò al di là della pur eccepita violazione del "principio dell'autosufficienza del ricorso", stante la mancata allegazione nella loro integrità delle prove». Insomma, materia che la corte di giustizia europea potrebbe aiutare a capire.

Il caso Paladini. La condanna in appello dell’impresario funebre Renzo Paladini ha dell’incredibile. I giudici di secondo grado hanno sbagliato il conteggio, non accorgendosi che il reato che veniva contestato all’imputato si era prescritto venti giorni prima della sentenza. Come aveva fatto presente l’avvocato che difendeva Paladini, Dino Del Giudice: «Per completezza, va precisato che detta causa estintiva, avuto riguardo all'epoca di commissione dei reati, in entrambi i casi coincidente con il 27.04.2007, è maturata già in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza d'appello, così come del resto espressamente eccepito in questa sede (quinto motivo d'impugnazione). In effetti, nel computo delle sospensione del decorso della prescrizione, in aggiunta al termine massimo di anni 7 e mesi 6 (dovendosi ovviamente fare riferimento, per il reato corruttivo, al limite edittale di anni cinque, vigente all'epoca dei fatti), occorre conteggiare i

periodi già indicati dal Tribunale (v. pag. 40 della motivazione), per complessivi mesi 4 e giorni 11, con conseguente spirare del termine ultimo di prescrizione alla data del 10 marzo 2015», scrivono i supremi giudici. La sentenza invece è datata 27 marzo 2015.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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di Redazione web