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Minacce alla titolare di una ditta di marmi

Minacce alla titolare di una ditta di marmi

La Cassazione conferma la condanna di un uomo della Val d’Aosta nei confronti di una imprenditrice carrarese

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CARRARA. Erano ingiurie e minacce perseguibili penalmente, quelle frasi pronunciate al telefono da parte di un cittadino aostano, Flavio Vuillermin, ai danni di una donna di Carrara, titolare di una ditta che commercializza marmi (per rispettare la vittima di questa vicenda, non pubblichiamo le sue generalità).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, mettendo fine a una vicenda annosa: le minacce e le ingiurie, secondo quanto ricostruito, proseguirono fino all’ottobre del 2007. Il 30 gennaio 2012, ricorda la Suprema Corte, il tribunale di Massa aveva ribaltato la sentenza del 7 marzo 2011 del Giudice di pace di Carrara: il tribunale in sostanza assolse per insussistenza del fatto Fabio Vuillermin dai reati di ingiuria e minaccia continuata a mezzo del telefono. Il giudice di pace - si ricostruisce l’iter - aveva invece ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e della sorella, che era stata sentita come testimone; l’imputato, che era stato chiamato per una controversia sul pagamanto di un ordine, aveva risposto con ingiurie e minacce di morte, che, effettuate a viva voce, erano state ascoltate anche dalla sorella.

Il Tribunale, al contrario del giudice di pace, aveva accolto le tesi della difesa, ritenendo insufficienti le testimonianze, giudicate inattendibili alla luce di un dissidio tra i due sul pagamento della merce.

A questo punto, ci fu il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova: la quinta sezione penale della Corte di Cassazione - e siamo al 4 febbraio 2013 - ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di Massa. I giudici di Cassazione spiegano di aver considerato «contraddittorio il discorso giustificativo della decisione svolto dal Tribunale, che, pur movendo dall’affermata condivisione dei principi di diritto attinenti all'apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa, non ne aveva fatto corretta applicazione».

Eccoci al 23 febbraio 2015: dopo il rinvio, il Tribunale di Massa, in diversa composizione, ha confermato la sentenza di condanna del giudice di pace rilevando che «la colpevolezza dell’imputato era provata oltre ogni ragionevole dubbio sulla base delle risultanze probatorie in atti»; «le testimonianze della persona offesa, costituita parte civile, e della sorella, attendibili e non contraddittorie, avevano chiarito, con sufficiente precisione e rigore logico, la dinamica dei fatti». Erano inoltre stati considerati i tabulati telefonici.

Siamo all’ultimo atto. Contro questa sentenza, l’imputato ha fatto ricorso per Cassazione. Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali e di mille euro mille in favore della cassa delle ammende.

(m.b.)

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