Gioco
Due secoli di liti
Beni estimati, gli errori storici del Comune
CARRARA. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2016, ha accolto il ricorso presentato dal governo Renzi contro la nuova legge regionale sulle cave, ma ha anche dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai titolari di beni estimati (Omya, Guglielmo Vennai, Caro e Colombi, Società Escavazione Marmi Sem, Successori Adolfo Corsi Carrara srl e Marbo srl), che rivendicano queste cave come proprietà privata. Lo scorso anno il Consiglio dei ministri, dopo aver esaminato 26 leggi delle Regioni e delle provincie autonome, aveva deliberato l'impugnativa per la legge della Regione Toscana n. 35 del 25 marzo 2015, denominata "Disposizioni in materia di cave", in quanto all'articolo 32, comma 2, essa sarebbe risultata in contrasto con le disposizioni costituzionali che regolano la materia "ordinamento civile". L'articolo contestato era quello che riportava a regime di agro marmifero comunale i beni estimati, ovvero quelle cave finora considerate private, sottoponendoli "a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del Comune".
La bocciatura.
Secondo il governo la Regione si sarebbe arrogata un potere che non le spetta, poiché è solo lo Stato che può esprimersi in merito alla natura pubblica o privata dei beni estimati. La fondatezza di questa convinzione è stata ribadita oggi dai magistrati della Corte Costituzionale. «La Regione -si legge nella sentenza, firmata dal presidente della Corte di Cassazione Paolo Grossi- ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa, violando l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione».
E questo, secondo i magistrati sarebbe «accaduto non in ragione degli interessi pubblici che il legislatore regionale ha inteso tutelare, ma perché a tale tutela la Regione deve, se lo ritiene, provvedere con le competenze che possiede, non con competenze che costituzionalmente non le spettano». Per la stessa mancanza di potestà legislativa la Corte ha respinto anche i ricorsi presentati dagli industriali. «Il giudizio di costituzionalità delle leggi (...) -prosegue la sentenza- si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili».
La ricostruzione.
La Corte ricostruisce anche la travagliata storia dei beni estimati, ricordando che essi traggono origine dall'editto emanato il 1° febbraio 1751 da Maria Teresa Cybo Malaspina, duchessa di Massa e principessa di Carrara. L'editto, che si trova nel volume n. 62 dei bandi di Carrara, è lungo quattro pagine. Che hanno dato origine ad opposte interpretazioni. Gli industriali del marmo sostengono da sempre che esso avrebbe concesso il pieno diritto della proprietà delle cave ai loro coltivatori. Il punto cruciale su cui si fondano invece tutti i dubbi di coloro che si rifiutano di considerare i beni estimati alla stregua di proprietà private è essenzialmente uno: poteva Maria Teresa legiferare "espropriando" le vicinanze, cioè il Comune? E quindi, il privilegio assegnato ai proprietari delle cave "estimate" è un titolo di proprietà capace di resistere per quasi tre secoli, oppure si tratta invece di un gigantesco equivoco, che costa alle casse comunali circa quattro milioni di euro in meno ogni anno? Secondo quest'altra tesi l'editto non parlerebbe di passaggio di proprietà, ma vieterebbe alla vicinanza di proporre azioni di rivendica. Stando così le cose, dunque, un principe, feudatario dell'impero, quale era Maria Teresa, non avrebbe potuto spossessare una collettività dei suoi diritti sugli agri comunitari, perché essi erano riconosciuti dal diritto imperiale, in contrapposizione a quello del feudo.
Già, ma allora perché la proprietà privata al monte è sopravvissuta fino a oggi, fra l'altro allargandosi a dismisura e senza certezza che gli attuali beni estimati corrispondano a quelli dell'epoca di Maria Teresa? La parola finale su tutto ciò adesso spetterà allo Stato. Nel suo editto la nobildonna tracciava anche una distinzione fra le cave già aperte e quelle da aprirsi.
L’azione del Comune.
La Corte Costituzionale ricorda anche che nessuno dei provvedimenti normativi successivi all'editto ha ancora portato alle verifiche e agli accertamenti necessari a porre ordine ad una materia così controversa.
«Dopo venti anni, un nuovo editto - la cosiddetta legge delle usurpazioni del 1771 - affidò ad un'apposita commissione il compito di effettuare una ricognizione dei beni vicinali e di recuperare quelli indebitamente occupati, ma questo lavoro non ebbe alcun seguito. Una nuova commissione fu istituita dalla notificazione governatoriale Petrozzani del 1823 per verificare la legittimità del possesso di tutte le cave, ma anche questa si concluse senza esito. Né la situazione mutò con il nuovo catasto terreni del 1905».
«Il Comune -prosegue la sentenza- distinse le cave in tre diverse tipologie: cave in concessione, concordate e contestate, ma non si attivò presso i possessori affinché chiedessero il rilascio delle concessioni, né avviò le procedure per regolarizzare i mappali contestati. Nel 1928 una nuova ordinanza del Podestà fissò un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di rilascio delle concessioni. Le domande furono raccolte e catalogate, ma ancora una volta, come nei precedenti tentativi di riordino, non si arrivò ad un risultato utile. Nel 1955 la commissione di esperti incaricata dal Comune di predisporre il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, (...) qualificò i beni estimati come beni di proprietà privata; nondimeno il Comune, fino al 1994, non adottò alcun regolamento».
Anche quel regolamento, però, che fu il primo in materia di agri marmiferi comunali, non faceva menzione dei beni estimati. «È un fatto -scrive Grossi- che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati».
Le cave comunali e non. La conseguenza di tutto ciò è che risalire con precisione ai beni estimati primigeni, cioè a quelli del 1731, è difficilissimo. Oggi, quando si parla di beni estimati, si fa riferimento a mappali o cave intere che si sono dilatati fino a interessare il 33% degli agri carraresi. Attualmente le cave completamente bene estimato, cioè ritenute ancora private e non soggette a canone di concessione, sono 8: Cava 13 Pescina A (ditta Calacata Pescina srl); 41 Collestretto (Conserva Dante); n. 64 La Madonna (Cave di Sponda srl); n. 67 Bettogli (Zona Mossa, Vanelli Aldo Marmi di Giorgio Vanelli); n. 94 Valbona B (Brunella Marmi srl); n. 115 Vara Alta ( Finestra Marmi di Spadoni Elio); n. 175 La Piana A (Ingra srl); n. 177 Artana B (Bernacca Luigi).
Ce ne sono invece 29 completamente agro marmifero comunale: Cava 2, Boccanaglia A, Escavazione Marmi di Boccanaglia Srl; n. 5, Piastriccioni B, Bianco Fantasial; n. 6, Piastriccioni C, Tonelli Renato; n. 26, Fossa del Lupo, Cave Amministrazione; n. 37, Fossagrande, Gmc; n. 56, Battaglino C, Euromarble; n. 61 Valpulita, Calacatta Escavazione Carrara; n. 71, Fossalunga, Escavazione Marmi Fossalunga; n. 75, Ciresuola A, Monte Maggiore; n. 76, Fiordichiara B, La Fiordichiara; n. 84, Galleria Ravaccione, Marmi Galleria Ravaccione; n. 85, Fantiscritti A, Tonini Cave Fantiscritti; n. 88, Verdichiara, F.T. Cave; n. 100, Bocca Canalgrande, Esc. Marmi Figaia; n. 110, Finestra A, Italquarries; n. 123, Belgia Bassa, Escavazione Marmi Fondo Belgia; n. 127, Buca del Fagiano, Beran; n. 128, Seccagna B, Alba Ventura; n. 133, Tacca, Alba Ventura; n. 136, Ortensia, Marmo Canaloni; n. 139, Pizzagallo A, Escavazione Marmi Pizzagallo Ravalunga; n. 142, Pizzagallo B, Edilcreo 0; n. 145, Narana, Società Apuana Marmi; n. 147, Querciola, Mega Stone Factory; n. 148, Cima Campanili, Succ. Adolfo Corsi Carrara; n. 153, Fossaficola B, Esc. Marmi Fossaficola Srl; n. 168, Cima di Gioia, Gualtiero Corsi; n. 187, Ruggetta B, Settimo Donnini & C. Tutte le altre 44 cave hanno quote più o meno alte di bene estimato e fra esse vi sono quelle più pregiate di Bettogli e Calocara.
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