Sicurezza
«Le cave di proprietà? Un grosso errore storico»
Parla l’ex giudice della Corte Costituzionale Paolo Maddalena «Il possesso delle montagne è un concetto sbagliato, non ha fondamento»
CARRARA. Paolo Maddalena, ex giudice della Corte Costituzionale ha rilasciato una lunga e approfondita intervista al coordinamento di associazioni carraresi impegnate contro la privatizzazione delle cave e in difesa delle Alpi Apuane. Anpi , Archivi della Resistenza, Arci Massa-Carrara, Carrara Bene Comune, Centro Studi Cervati, Fare Comunità Carrara, Fondazione Caponnetto, GRIG, Italia Nostra Sezione, Legambiente, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, Rete dei comitati per la difesa del territorio, Sinistra Anticapitalista e Verdi Carrara hanno lanciato una campagna di livello nazionale, a ridosso del pronunciamento della Corte Costituzionale sull’articolo 32 della Legge Regionale 35, quello per intenderci dedicato ai Beni Estimati: il coordinamento ha divulgato un documento a tutela delle Apuane sottoscritto da esponenti illustri del mondo della cultura e della giurisprudenza.
Tra questi ultimi c’è anche il Paolo Maddalena, ex giudice della Corte Costituzionale che in un’intervista video è entrato nel merito della questione più scottante, quella dei Beni Estimati, anche dal punto di vista giuridico. «Tutto è stato portato avanti sotto l’ombra di un concetto ormai dominante, quello cioè che il modo unico di appartenenza sia la proprietà privata» premette il giudice.
«E’ un’idea che va smontata subito perché il concetto di proprietà privata si afferma nel mondo giuridico soltanto dopo la Rivoluzione francese. Parlare dei Beni estimati come proprietà privata è un errore di carattere storico» spiega Maddalena. In effetti, soffermandosi su qualche data, la contraddizione appare evidente: la Rivoluzione Francese scoppia nel 1789, l’editto di Maria Teresa D’Este sui beni estimati è del 1751, dunque quando fu emanato il concetto di proprietà – secondo Maddalena – non si era ancora affermato. Il giurista spiega che l’editto servì alla nobildonna per risolvere una serie di contenziosi “partici” sulle cave che nel 1751 risultavano iscritte al registro dell’estimo almeno da 20 anni: «Si parlava di quelle che in termini moderni chiameremmo “concessione” perpetue. L’oggetto del contendere era il possesso, non la proprietà» precisa ancora.
E nessuno degli interventi normativi che seguirono il famoso editto nel corso dei secoli ha mai affrontato la questione della proprietà: Maddalena cita l’editto di Beatrice D’Este del 1815, che trasferì la gestione delle cave ai comuni e poi ancora la legge del 1927, quella sulle miniere, che rimette la disciplina delle cave ai regolamenti comunali. Secondo Maddalena, quando si parla di proprietà «si può parlare di una proprietà collettiva demaniale, una proprietà del popolo. C’è poi il tema della concessione, disciplinato anche dalla 1927, che però esclude per le cave la concessione perpetua e la ammette solo per le miniere. Per questo la disciplina delle cave viene rinviata ai regolamenti comunali».
L’ex giudice, infine, chiama in causa la legge fondamentale dello Stato italiano: «Tra i bene economico e quello paesaggistico il secondo prevale sempre. Dal punto di vista del profilo paesaggistico, c’è una tutela sancita nella Costituzione. La disciplina regionale ne deve tenere conto così come deve rispettare le sentenze della Corte Costituzionale e – conclude perentorio Paolo Maddalena - credo che non ci siano dubbi sul fatto che sia assolutamente fuor di luogo parlare di proprietà per i possessori dei Beni Estimati».
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