La manifestazione
Legittimo il trasferimento dei diritti
Il Tar respinge il ricorso degli eredi di Bruno Ricci su una cava in Gioia
CARRARA. Era legittimo il trasferimento dei diritti di concessione alla Mpa, Marmi pregiati apuani. Lo ha stabilito il Tar, respingendo il ricorso presentato nel 2013, poi integrato da motivi aggiunti, proposto da Ricci Ugo & Sergio srl e Ilaria Ricci, rappresentate e difese dagli avvocati Adolfo Tolini, Daniela Anselmi, Alessio Anselmi, Fabio Colzi; il ricorso era stato presentato contro il Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Marina Vannucci, Sonia Fantoni; nei confronti di Maurizio Muttini, Anna Elena Muttini, anche in qualità di eredi di Brunella Pinelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Merusi; Mpa Marmi Pregiati Apuani a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Toscano e Alessandro Bertani. E nei confronti di Paolo Muttini, anche in qualità di erede di Brunella Pinelli, non costituito in giudizio.
Obiettivo del ricorso era chiedere l'annullamento della deliberazione della giunta del 18 ottobre 2013, con la quale appunto si autorizzava il trasferimento di diritti di concessione per mappali in località "Gioia" Bacino di Colonnata dai signori Muttini - Maurizio, Paolo e Anna Elena - Brunella Pinelli alla Ditta Mpa Marmi Pregiati Apuani S.r.l.; si chiedeva anche di annullare la Deliberazione della Giunta del 28 novembre 2013, con una rettifica, per errore materiale, della Deliberazione precedente.
I giudici ricostruiscono che gli eredi di Bruno Ricci sono comproprietari, in virtù di successione, dei diritti immobiliari e della cosiddetta concessione livellare relativi all'agro marmifero individuato in catasto al foglio n. 47, mappale 460 e relative pertinenze; con riferimento a tale agro marmifero, esiste un'annosa controversia tra gli eredi di Bruno Muttini, che rivendicano la proprietà del 50% dei diritti relativi al compendio immobiliare e gli eredi di Bruno Ricci, che rivendicano l'avvenuta usucapione in via esclusiva della proprietà dell'area. Con sentenza del 3 febbraio 2011, però - scrive il Tar - il Giudice unico del Tribunale di Massa decideva la controversia, accertando il diritto degli eredi di Bruno Muttini alla proprietà del 50% del detto compendio immobiliare; la sentenza era impugnata dagli eredio Ricci e la Corte d'Appello di Genova, con sentenza 22 aprile 2015, n. 862, confermava la decisione per quello che riguarda l'accertamento della proprietà del 50% del compendio immobiliare in capo agli eredi di Bruno Muttini e il rigetto della domanda di avvenuta usucapione proposta dagli eredi Ricci, ma non per quello che riguarda l'ordine agli eredi Ricci di immettere i comproprietari nel pieno possesso del compendio immobiliare, riconoscendo agli stessi la possibilità di mettere in atto solo “gli atti di esercizio del compossesso compatibili e non interferenti con l'esercizio della cava da parte della società Ricci“ (che esercita l'attività di coltivazione dell'agro marmifero).
Il punto chiave, scrivono i giudici del Tar, è che vi è una sostanziale insussistenza di motivi in capo all'Amministrazione comunale di Carrara per opporsi alla cessione, come scritto in altra sentenza naloga (“l'Amministrazione comunale di Carrara non aveva alcuna ragione per opporsi all'autorizzazione alla cessione della quota-parte dell'agro marmifero, una volta che la titolarità della detta quota era stata riconosciuta dal Giudice civile agli eredi Muttini“). Si ricorda che già in passato era stata esclusa ogni possibilità dell'Amministrazione comunale di Carrara di procedere al rilascio di un'autorizzazione definitiva alla coltivazione della cava in capo agli eredi Ricci, sussistendo “un contenzioso ventennale instaurato davanti al giudice competente al fine di dirimere la controversia in ordine alla titolarità dei mappali su cui si svolge l'attività estrattiva“; in presenza di una “situazione di oggettiva incertezza in ordine alla titolarità del diritto allo sfruttamento della cava“ bene ha pertanto fatto il Comune di Carrara ad optare “per il rilascio di autorizzazioni provvisorie, idonee a consentire lo sfruttamento della cava ai soggetti che di fatto la coltivano sopportandone i relativi oneri”.
Insomma, ricorso respinto: gli eredi Ricci dovranno corrispondere al Comune di Carrara 5.000 euro a titolo di spese del giudizio; 2.000 euro ciascuno a Maurizio Muttini, a Anna Elena Muttini e alla Marmi Pregiati Apuani srl. (m.b.)
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